Il reato di diffamazione, previsto e punito dall’art. 595 del codice penale, si configura quando una persona offende la dignità e la reputazione altrui in presenza di più persone. Tale reato si può commettere con maggiore facilità in rete, comunicando con migliaia di persone contemporaneamente tramite chat, forum, siti o blog, anche in considerazione del fatto che l’errata convinzione, psicologicamente parlando, di essere protetti da una sorta di anonimato, partecipando alle discussioni con un nomignolo (nickname) che non è direttamente correlato con il nostro vero nome, può avallare comportamenti criminali.
Elementi del reato:
- Perché il reato si configuri sono richiesti i seguenti elementi: l’offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile, la comunicazione a più persone di tale messaggio, e la volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere.
- La reputazione deve essere intesa come la stima di cui l’individuo gode nella società per le caratteristiche che gli sono proprie. Per ledere la reputazione, quindi, sono necessarie espressioni offensive, denigratorie o espressioni dubitative, insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, suggestionanti, se per il modo con cui sono dette o scritte fanno sorgere in chi legge un plausibile convincimento sull’effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati.
- La vittima oggetto della diffamazione deve essere, ovviamente, una persona determinata o determinabile.
- La diffamazione è un reato istantaneo che si realizza con la comunicazione a più persone.
- Responsabilità del blogger o moderatore di forum e chat:
- Il blog consiste in una sorta di diario virtuale pubblicato su internet e periodicamente aggiornato dal suo autore, il blogger, col quale i lettori possono interloquire postando commenti.
Responsabilità del direttore di una testata telematica:
La responsabilità ai sensi dell’art. 57 del codice penale è dubbia anche nei confronti del direttore di una testata telematica. Infatti, la ratio di questo istituto risiede nell’individuazione di una figura professionale onerata di impedire il compimento di reati a mezzo stampa, nozione che trova la sua definizione nell’art. 1 della legge 47 del 1948, non estensibile alle pubblicazioni telematiche. Infatti, secondo alcuni, la registrazione della testata editoriale telematica presso la cancelleria del tribunale sarebbe finalizzata solo all’ottenimento delle provvidenze e agevolazioni stabilite dallo Stato.In tal caso il direttore responsabile di una testata telematica potrà rispondere, in relazione agli articoli scritti da terzi, del reato di diffamazione aggravata dall’uso di un mezzo di pubblicità solo nelle ipotesi in cui concorra con l’autore del pezzo nella diffusione della pubblicazione offensiva, e la sua responsabilità sarebbe a titolo di dolo, diversamente da quanto stabilito dell’art. 57 del codice penale. Infatti, con la recente sentenza n. 35511, la Cassazione ha stabilito che le norme previste per la stampa non sono automaticamente estensibili al web, in particolare non lo è il delitto di omesso controllo ai sensi dell’articolo 57 del codice penale.
Risarcimento:
Come conseguenza della diffamazione, oltre alla possibilità di condanna penale, sorge l’obbligo di risarcire il danno civile, come ad esempio la perdita di clientela dovuta alla divulgazione di notizie false sul conto di una persona, e il danno morale, che consiste nel fatto che l’offesa alla reputazione può provocare un impedimento a sentirsi ben accetti nella propria comunità, oppure che può costringere un soggetto a doversi discolpare da accuse del tutto false.
Nessun commento:
Posta un commento