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giovedì 12 ottobre 2017

I diritti dei bambini verso il cyberbullismo e bullismo

Bulletti nelle scuole: ecco i passi da seguire per difendersi.
 Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca hanno promosso un Piano nazionale per prevenire e combattere il bullismo e il cyberbullismo in classe. Il Piano prevede la promozione di incontri di formazione e sensibilizzazione con gli studenti delle scuole secondarie per la conoscenza dei diritti e dei doveri in internet di cui ogni cittadino è titolare, con l’obiettivo di avviare un processo di educazione digitale: iniziative di formazione per i docenti e la progettazione di azioni finalizzate a sensibilizzare i ragazzi ad una riflessione sull’uso corretto della rete.

  1. I bambini hanno il diritto di frequentare scuole nelle quali vi siano docenti anti-bullo (che svolgono attività di prevenzione e di sostegno rispetto al bullismo ed al cyberbullismo) [1] dirigenti scolastici attenti che, in presenza di atti di bullismo, ne informino immediatamente i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale [2].
  1. I bambini hanno diritto di ricevere il sostegno dalle autorità (che si è manifestato tramite la sensibilizzazione, la repressione e l’istituzione del numero 1.96.96) [3].
  1. I bambini hanno diritto di chiedere (anche senza l’ausilio dei genitori, qualora abbiano già compiuto 14 anni) al questore che ammonisca la persona che ha realizzato nei loro confronti atti di bullismo o di cyberbullismo, purchè non abbiano già presentato formale atto di denuncia-querela [4].
  1. I bambini hanno diritto di chiedere (anche senza l’ausilio dei genitori, qualora abbiano già compiuto 14 anni) al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o dei social media nei quali sono pubblicate le foto, i video e le informazioni (ritenuti atti di cyberbullismo) la cancellazione, la rimozione o l’oscuramento dei contenuti offensivi e denigratori.
  1. I bambini, in assenza di risposta alla richiesta di cancellazione o oscuramento, presentata al gestore del sito, hanno il diritto di ricorrere al garante per la protezione dei dati personali, il quale provvederà alla rimozione dei contenuti offensivi entro 48 ore.
  1. I bambini hanno il diritto di presentare formale atto di querela contro i responsabili delle azioni di bullismo o cyberbullismo compiuti nei loro confronti, ma solo con l’assistenza dei loro genitori (o di chi esercita la responsabilità genitoriale in loro vece). Potranno querelare il responsabile anche se avevano già chiesto (ma senza esito favorevole) l’intervento del questore.

venerdì 7 aprile 2017

Poca privacy, molti rischi

L'allarme del presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali: "Internet è libero solo in apparenza, di fatto è di proprietà di quattro grandi imprese E sulla tutela dei cittadini: "La disciplina europea c'è, ma può ancora poco" 
Intervista ad Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali
(di Massimo Sideri, "Corriere Innovazione", 6 aprile 2017)
"Uso la rete tutti i giorni, amo la rete, è molto utile e per molte cose. Sono però aspramente critico sui social media e ho serie preoccupazioni sul fatto che la rete, apparentemente libera e democratica, sia di fatto diventata proprietà di quattro grandi imprese". Quando lo scrittore Jonathan Franzen diceva queste cose qualche anno fa sembrava un marziano. Il tempo, purtroppo, gli ha dato ragione: l'iperconnessione ha i suoi lati pericolosi. Ma purtroppo se ne parla solo nei momenti drammatici come con il suicidio di Tiziana Cantone. Un caso che rimane da studiare perché è tristemente facile prevedere che ce ne saranno altri. "Si trattava di diffusione illecita di dati personali, la norma permetteva di intervenire. Se avessimo avuto la possibilità dei contenuti in questione immediatamente dopo l'ingresso su Facebook  - ragiona a freddo il Garante della Privacy, Antonello Soro -— saremmo stati nelle condizioni di richiederne l'immediato ritiro. Ma dopo un po' questi contenuti vanno in giro per tutto il mondo, entrano nei server di siti anche piccoli che li possono lasciare silenti e rilanciarli a distanza. E questo è un problema che avremo anche con la nuova legge per il cyber-bullismo: l'intervento tempestivo che la legge ci affida è una cosa molto bella a dirsi, ma poi bisogna essere capaci e avere una struttura per attuarlo. Dopo un periodo di inerzia diventa velleitario rintracciare un video con certezza. Tra sei mesi posso rincorrerlo ma poi ce ne sarà un altro e un altro. Prendiamo anche il caso della portabilità dei dati personali: potrò chiedere al social network di spostare i miei pacchetti di informazioni. È bellissimo da raccontare ma richiederà che i soggetti si attrezzino per rendere facile questo diritto. L'architettura è molto bella, la praticabilità richiederà risorse umane ed energie".
Il governo dei dati personali è ormai chiaramente il dominio di incontro e anche di scontro tra aziende e istituzioni che rappresentano i consumatori. Ma il dibattito sull'esperienza della campagna elettorale di Trump e le grandi elezioni attese in Europa pongono un ulteriore salto di qualità: dal consumatore al cittadino. Quanto è breve il passo?
"Gli over the top, i gestori dei cloud o dei motori di ricerca sono diventati gli intermediari tra produttori e consumatori. Già oggi consumo ciò che solleciti. L'offerta che ho davanti è sempre di più organizzata cercando di cogliere le mie aspettative, ma non è un panel infinito. Questo processo ci influenza molto, dalla scelta del libro fino alla ricerca delle informazioni su chi sei: se ti devo incontrare guardo sulla rete e anche se trovo informazioni irrealistiche non mi viene nemmeno il dubbio che ci siano errori. La rete è fonte di informazione sempre più esclusiva. Questo condizionamento dei comportamenti sociali tende a diventare uno dei caratteri della società digitale e il passaggio dai consumi agli orientamenti politici non è lunghissimo, tende a essere breve".
La sensazione è che il problema sia ormai stato messo a fuoco dagli osservatori più attenti. Chi sollevava dubbi non è più visto come un agitatore o un nemico del progresso. Però allo stesso tempo le armi delle istituzioni appaiono spuntate o, perlomeno, da raffinare.
"Uno dei motivi del ritardo degli interventi, oltre all'inconsapevolezza, è la natura globale di queste aziende laddove gli Stati non sono globali. L'Europa da questo punto di vista ha segnato una avanguardia perché è riuscita a porre almeno le premesse per una disciplina di protezione dei dati. Non so se riuscirà ancora a svolgere questa funzione, ho dei motivi di pessimismo per il futuro, ma l'obiettivo non può che essere di applicare alla società dei dati un diritto globale, largamente accettato e diffuso. Il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati si sta diffondendo come modello. C'è, per esempio, l'interesse da parte dell'India. Certo, c'è naturalmente in tutto questo la differente velocità della tecnologia rispetto al diritto che ha i tempi della democrazia e della condivisione".
Il tema dei dati si intreccia sempre di più con quello della sicurezza informatica. Nel 2016 uno dei grandi dibattiti è quello sul "trade off" tra libertà e sicurezza, stigmatizzato dal braccio di ferro tra Apple ed Fbi. Un problema che crescerà con la diffusione dell'Internet delle cose.
"Uno dei temi più complicati è appunto l'arrivo dell'Iot e anche quello dell'Intelligenza artificiale perché rendono più lontano dalle persone il problema solo apparentemente laddove invece sono un modo terribilmente più sofisticato di circondare le persone. La bambola spia Cayla fermata in Germania è l'esempio di un oggetto apparentemente ingenuo che si può trasformare in una breccia enorme e diventare un software spia come quelli di hacking team. Anche qui il regolamento europeo Privacy by design è uno strumento efficace perché devi rispettare delle regole. Un altro esempio è la smart city: la devi fare in modo che il processo sia trasparente. I dati sono ormai la chiave per il governo della moderna società digitale".

martedì 27 settembre 2016

Facebook usa i dati di Whatsapp: il Garante per la privacy apre un’istruttoria

La condivisione dei contatti tra l’app di messaggistica e il social network è sotto accusa in Italia e in Europa. In Germania intanto il commissario per la protezione dei dati e della libertà d’informazione di Amburgo blocca il trasferimento di informazioni

Alla fine di agosto 2016, a due anni e mezzo dall’acquisizione da parte di Facebook, Whatsapp ha annunciato che avrebbe avviato la condivisione dei dati dei propri utenti con il social network. L’operazione è descritta nella nuove regole sulla privacy dell’app di messaggistica che gli utenti devono accettare prima di usare il servizio. Chi non vuole condividere i dati può disattivare un’opzione dalle impostazioni dell’app, ma per farlo hanno solo trenta giorni di tempo dall’accettazione dei nuovi termini.

LE DOMANDE DELL’ITALIA  
Ma ora il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un’istruttoria a seguito della modifica della privacy policy effettuata da WhatsApp a fine agosto che prevede la messa a disposizione di Facebook di alcune informazioni riguardanti gli account dei singoli utenti di WhatsApp, anche per finalità di marketing.
Il Garante ha invitato WhatsApp e Facebook a fornire tutti gli elementi utili alla valutazione del caso e ha chiesto inoltre di chiarire se i dati riferiti agli utenti di WhatsApp, ma non di Facebook, siano anch’essi comunicati alla società di Menlo Park, e di fornire elementi riguardo al rispetto del principio di finalità, considerato che nell’informativa originariamente resa agli utenti WhatsApp non faceva alcun riferimento alla finalità di marketing.

In particolare ha chiesto di conoscere nel dettaglio: la tipologia di dati che WhtasApp intende mettere a disposizione di Facebook; le modalità per la acquisizione del consenso da parte degli utenti alla comunicazione dei dati; le misure per garantire l’esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa italiana sulla privacy, considerato che dall’avviso inviato sui singoli apparecchi la revoca del consenso e il diritto di opposizione sembrano poter essere esercitati in un arco di tempo limitato. Analoghe questioni sono state sollevate dal Commissario Europeo alla Concorrenza Margrethe Vestager .

«Occorre ricordare che lo scambio di indirizzari non può avvenire senza il consenso degli interessati», osserva il Garante per la privacy Antonello Soro. «A un primo esame, nelle nuove regole adottate da WhatsApp, sembrerebbe non essere previsto un consenso differenziato per le diverse opzioni e che gli utenti siano di fatto costretti ad accettare in blocco le condizioni che prevedono lo scambio dei dati. Le criticità già rilevate in passato vengono in questo modo moltiplicate. Vedremo adesso se Facebook e WhatsApp decideranno, responsabilmente e autonomamente, di sospendere questa iniziativa a garanzia degli utenti». Gli fa eco una breve nota del social network: «WhatsApp è conforme alla legge sulla protezione dei dati dell’UE. Lavoreremo con il Garante della Privacy italiano nel tentativo di rispondere alle loro domande e di risolvere eventuali problemi».

LO STOP TEDESCO  
La prima reazione ufficiale alle nuove regole di Whatsapp era arrivata ieri dalla Germania. Dopo le critiche degli attivisti per la difesa della privacy, oggi il commissario per la protezione dei dati e della libertà d’informazione di Amburgo, uno degli omologhi tedeschi del garante della privacy italiano, ha ordinato il blocco totale dell’acquisizione dei dati degli utenti Whatsapp tedeschi da parte di Facebook. «Questa ordinanza amministrativa protegge i dati di circa 35 milioni di utenti di Whatsapp in Germania», ha dichiarato il garante, Dr. Johannes Caspar. «La connessione dei propri account con Facebook deve essere una loro decisione. Per questo Facebook deve chiedere il loro permesso in anticipo. E questo non è avvenuto».

A rischio non sarebbero solo i dati degli utenti Whatsapp, spiega ancora Caspar, ma anche quelli dei contatti presenti nelle rubriche, soggetti che non hanno mai acconsentito al trattamento delle proprie informazioni da parte di nessuna delle due aziende. La raccolta dei dati di Whatsapp da parte di Facebook, spiega ancora il garante nella nota stampa con cui ha annunciato il provvedimento, avviene insomma in violazione delle leggi tedesche.

Una simile azione di scambio dati, infatti, sarebbe consentita solo se entrambe le aziende (sia quella che offre le informazioni dei propri utenti, sia quella che beneficia della raccolta) avessero chiesto il permesso degli utenti. A oggi, si legge ancora nel documento ufficiale, Facebook non ha ottenuto esplicito consenso per l’acquisizione e la gestione dei dati sensibili della base d’utenza di Whatsapp, né esiste alcuna base legale per giustificare l’intera operazione.
Il garante della privacy di Amburgo è l’autorità competente nel caso specifico perché il social network opera in Germania tramite Facebook Deutschland Gmbh, una controllata che ha sede nella città anseatica e si occupa delle operazioni e del marketing del social network nei mercati di lingua tedesca.

UNA QUESTIONE EUROPEA  
Facebook sostiene normalmente di gestire i dati degli utenti europei tramite la propria controllata in Irlanda. Tuttavia in questo caso l’azienda non potrà pretendere di essersi attenuta alle leggi irlandesi sulla gestione dei dati sensibili. Una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea, infatti, ha determinato che le leggi nazionali sulla protezione dei dati si applicano pure a soggetti globali che operino in uno specifico mercato europeo tramite un’azienda con sede nel paese, anche qualora la filiale si occupi solo di aspetti operativi e non fiscali.

Sulla base dell’ordinanza, Facebook in Germania non solo è obbligata a non proseguire la raccolta dei dati, ma dovrà anche provvedere a distruggere gli eventuali dati già condivisi da Whatsapp. In realtà, secondo quanto confermato dall’azienda al garante, a oggi non è ancora avvenuta alcuna acquisizione fisica dei dati contestati.

Fonte: La Stampa - Autore: Nepori / Ruffilli

martedì 20 settembre 2016

Minori e mamme che si uccidono per la vergogna di un filmino diffuso via internet

Il caso di Tiziana Cantone, la 31enne di Mugnano che si è tolta la vita, non è unico. In Canada si era suicidata una 15enne. In Italia la madre 40enne di due bambini

Raphael Parsons, la 15eenne morta suicida in Canada dopo che alcune sue foto la ritraevano mentre faceva sesso ubriaca con un ragazzo più grande erano finite su internet


La terribile vicenda di Tiziana Cantone, la 31enne che si è tolta la vita perché perseguitata dai filmini hot che lei stessa aveva condiviso con degli amici e che erano finiti in rete, non è un caso isolato. La facilità con cui è possibile pubblicare qualunque cosa è direttamente proporzionale agli effetti, spesso inconsapevoli, che si possono scatenare. 

Il caso Rehtaeh Parsons
Aveva solo 15 anni Rehtaeh Parsons quando venne stuprata da quattro ragazzi. E 17 quando, nel 2013, si suicidò a causa di quella violenza e delle foto che il gruppo aveva scattato a diffuso su internet. Quella sera probabilmente Rehtaeh non sapeva bene cosa stesse facendo, aveva bevuto. Un errore che può capitare a quell’età e che lascia delle ferite. Ma queste sono senz’altro state amplificate dalla diffusione di quelle immagini. Timida, percorsa da uno schiacciante senso di ingiustizia (l’indagine per stupro sui quattro ragazzi è stata archiviata per insufficienza di prove) Rehtaeh non ce l’ha fatta a sopportare la sua vita distrutta ancora prima che cominciasse davvero. E si è uccisa. Un anno dopo uno dei quattro ragazzi, di 20 anni, ha confessato di aver scattato quelle foto ed è stato incriminato per diffusione di foto pedopornografiche. Anche un secondo ragazzo è stato incriminato per lo stesso reato. Ma essendo entrambi minorenni all’epoca dei fatti, sono stati condannati a 12 anni e un anno di libertà vigilata. La lievità della pena ha fatto molto discutere in Canada. 

La mamma veneta
Nel meccanismo infernale possono cadere ragazze come Rehtaeh ma anche donne più esperte. Era il 3 gennaio 2015 quando una 40enne di Castelfranco Veneto, madre di due figli, si è tolta la vita per la vergogna. Era entrata in contatto con un 35enne napoletano che, spacciandosi per un giovane aitante e inviandole foto non sue, era riuscito a trascinarla in una relazione virtuale. La donna, a un certo punto, aveva fatto l’errore di inviare all’amico una sua foto in biancheria intima. Foto caste, nulla di particolarmente vergognoso. Ma il napoletano a questo punto l’aveva minacciata di metterle in rete, chiedendole una contropartita. A un rifiuto della donna, le foto erano effettivamente finite su internet. Lei, per la paura che qualcuno potesse riconoscerla, compreso il marito, si era uccisa. 

La vendetta dell’ex
Rappresenta una vera e propria sottocategoria, tanto che il revenge porn in Inghilterra è un reato specifico. Il 30 aprile dell’anno scorso una ragazza di 14 anni di Stains, nell’hinterland parigino, si è uccisa gettandosi dal balcone mentre in casa c’erano fratelli e sorelle che non sono riuscita a fermarla. La ragazza era finita nel solito tritacarne dopo che il suo ex ragazzo aveva pubblicato un video che era stato girato a sua insaputa. Poco tempo prima era toccato a una ragazza ligure di 25 anni. Anche lei si era buttata da un palazzo, per fortuna senza perdere la vita. 


mercoledì 27 aprile 2016

Il Garante della Privacy contro i profili falsi di Facebook

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Secondo il Garante Facebook dovrà fornire all’utente “violato” tutte le informazioni necessarie nella più completa trasparenza

Nella lotta contro i falsi arriva un colpo del Garante della Privacy, che si è pronunciato in difesa degli utenti Facebook dopo essere stato interpellato da una persona non soddisfatta delle risposte ottenute dal social network.

La piattaforma, ha stabilito l’Autorità, deve fornire in massima trasparenza i dati che riguardano l’utente (dalle foto ai contenuti postati) anche quando condivisi da un account fake.

Il protagonista della storia è stato vittima di tentativi di estorsione da parte dal ladro di identità digitale che, dopo averlo approcciato amichevolmente e aver sottratto informazioni, ha aperto un account falso. Da lì le minacce e la diffusione di contenuti lesivi.

Secondo il Garante, la vittima aveva tutto il diritto di accedere ai dati che lo riguardavano. Per questo motivo ha ordinato a Facebook di comunicare all’interessato tutte le informazioni richieste entro un termine preciso, come riporta la Newsletter dell’Autorità. È stato ordinato il blocco dell’account, ma non la cancellazione delle informazioni, visto che potrebbero essere utili in sede di accertamento di possibili reati.

mercoledì 11 giugno 2014

Social privacy: come tutelarsi nell’era dei social network

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Molti di noi pensano che ci sia differenza tra la vita digitale e la vita reale e sottovalutano la potenza della Rete. In realtà tutto ciò che condividiamo sul web ha ripercussioni dirette sulla nostra quotidianità, anche se a distanza di tempo.
Il Garante della Privacy ha integrato la guida pubblicata nel 2009 sui social network, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei navigatori offrendo spunti di riflessione, strumenti di tutela e ricordandoci che la dignità della persona e il diritto alla riservatezza non perdono il loro valore nella vita digitale! In questo articolo ho voluto riassumere la guida, con la speranza che possa aiutare qualcuno a difendere la propria privacy.
La guida si divide nei seguenti 5 paragrafi:
1) FACEBOOK & CO.
2) AVVISI AI NAVIGANTI
3) TI SEI MAI CHIESTO
4) 10 CONSIGLI PER NON RIMANERE INTRAPPOLATI
5) IL GERGO DELLA RETE
1) FACEBOOK & CO.
In questo paragrafo viene ricordato quanto sia facile rendere pubblica la propria vita privata sui social network, in quanto strumenti che danno l’impressione di uno spazio personale, o di piccola comunità creando un falso senso di intimità. I social network più diffusi in questo momento sono i seguenti: Facebook, Google Plus+, VKontakte, Qzone, WhatsApp, LinkedIn, Badoo, Twitter, LINE, WeChat, SinaWeibo, Orkut, Snapchat, Vine, Tencent QQ, Instagram, MySpace, Ask.fm, Tumblr.
2) AVVISI AI NAVIGANTI
Vita reale e vita online coincidono. La vita reale e la vita sul web non sono separate. Quello che pubblichiamo su internet ha riflessi diretti sulla vita che conduciamo quotidianamente. Bisogna solo ricordare che il riflesso può non essere immediato, ma solo ritardato nel tempo.
Rispetta le regoleIl web non è il Far West, le regole di civile convivenza che valgono per la vita di tutti i giorni devono essere rispettate anche su internet.
Attenzione ai tuoi dati personaliPotresti perdere il controllo dei dati personali inseriti nei social network. Non sempre possiamo rimuovere le informazioni che pubblichiamo sul web.
L’anonimato non esisteNon è difficile risalire all’identità delle persone che postano testi, immagini o video su internet.
La privacy
Rispetta la privacy degli altri. Non pubblicare foto, video o informazioni inerenti la sfera personale delle altre persone senza aver chiesto il loro consenso.
Furto d’identità
Attenzione ai furti d’identità! Non è difficile aprire un profilo fake con la tua foto e il tuo nome.
Attenzione a quel che fai
Molti sottovalutano la potenza della Rete e considerano sicuri i messaggi che si “autodistruggono”, utilizzandoli per postare qualsiasi contenuto. Tutto ciò che viene condiviso può essere salvato in qualche modo.
Conto bancario
Fai attenzione ai dati che fornisci perché per ricavare il tuo codice fiscale è sufficiente la data e la città di nascita. Alcune ingenuità possono aiutare eventuali truffatori a ricavare i nostri dati e a danneggiarci seriamente.
DISATTIVAZIONE O CANCELLAZIONE?
Se decidiamo di non usufruire più di un social network, possiamo cancellare i nostri dati? Spesso il nostro profilo può essere solo disattivato, ma i nostri dati continuano a rimanere a disposizione negli archivi dell’azienda che offre il servizio.
LE LEGGI APPLICATE
La maggior parte dei social network che utilizziamo ha sede all’Estero e quindi, in caso di disputa sulla privacy dei dati personali, non si ha l’applicazione delle leggi italiane. La cosa importante da sapere è che se la sede è in uno dei paesi dell’Unione Europea, i social network devono comunque rispettare la normativa comunitaria nella quale è presente un’autorità di protezione dati (Data Protection Authority) che potrà intervenire, anche tramite il Garante, nel caso subissimo violazioni alla privacy.
CHI PUÒ FARE COSA
Puoi segnalare al Garante della Privacy eventuali violazioni che avvengono in Rete ma dobbiamo ricordarci che i migliori difensori dei nostri dati siamo proprio noi stessi.
LA LOGICA ECONOMICA: NIENTE È GRATIS
Questo punto mi è particolarmente caro. È quello che cerco di spiegare ai ragazzi delle scuole quando mi dicono che scaricano le applicazioni sul proprio smartphone perché sono gratis. Nulla è gratis. Le aziende che gestiscono i social guadagnano con la pubblicità. Più si conoscono i consumatori (i loro gusti, la loro propensione al consumo, le loro abitudini, ecc.) e più aumenta la possibilità di vendere il prodotto giusto. I nostri dati vengono raccolti e rivenduti. È utile saperlo.
CI SONO AMICI E AMICI
Ricordati che l’unico modo per tutelare i tuoi dati sui social network è condividerli solo con le persone di cui ti fidi. È indispensabile quindi differenziare la visualizzazione dei tuoi dati a seconda della tipologia di amici.
REPUTAZIONE DELLE IMPRESE
Anche i social network, in quanto imprese, hanno una reputazione da difendere. Se ravvisi dei comportamenti scorretti nei confronti degli utenti avvisa le autorità competenti.
TI SEI MAI CHIESTO
Questa sezione propone una serie di domande per riflettere (dedicate ai ragazzi, ai genitori, a chi cerca lavoro e agli utenti più esperti).
10 CONSIGLI PER NON RIMANERE INTRAPPOLATI
1) Pensa prima di pubblicare le tue informazioni.
2) Adotta delle precauzioni, ma non fidarti completamente delle impostazioni di privacy. Nulla è sicuro sul web.
3) Rispetta gli altri non pubblicando le loro informazioni personali (foto, video e altro)
4) Aggiorna il tuo antivirus. Usa login e password diversi da quello della banca per l’accesso ad altri servizi. Utilizza dei nickname, affinché sia più difficile rintracciarti.
5) Ricordati che sul web è facile fingere di essere un’altra persona. Sono molto frequenti i furti d’identità e i profili fake.
6) Ogni volta che ti iscrivi ad un social network leggi la “privacy policy”. È utile sapere come verranno utilizzati i tuoi dati e come eventualmente recedere dal servizio.
7) Mantieni l’anonimato solo per tutelare la tua privacy e non per offendere o violare quella degli altri.
8) Fai attenzione alla geolocalizzazione. Se non vuoi che tutti sappiano dove ti trovi, disattiva il servizio di geolocalizzazione dalle applicazioni del tuo smartphone.
9) Ogni volta che sei vittima di un comportamento anomalo e fastidioso, o ne sei testimone, segnalalo alle autorità competenti o al social network stesso.
10) Controlla chi ha accesso alle tue informazioni.
IL GERGO DELLA RETE
In questa sezione troverete tutte le parole che sono diventate di uso comune nei social network, come “alias”, “fake” e il popolarissimo “selfie”.
Chi volesse consultare la guida completa, potrà leggerla qui o chiedere una copia in formato cartaceo al Garante per la protezione dei dati personali, piazza di Monte Citorio n. 121 – Roma, o via mail all’indirizzo: ufficiostampa@garanteprivacy.it

mercoledì 20 marzo 2013

Garante Privacy, Autorità europee adottano misure sui rischi delle applicazioni

Il consenso libero ed informato degli utenti finali è essenziale per garantire il rispetto della legislazione europea sulla protezione dei dati. Le Autorità europee per la protezione dei dati, riunite nel "Gruppo Articolo 29", hanno adottato un parere che esamina i rischi fondamentali per la protezione dei dati derivanti dalle applicazioni per terminali mobili. Nel parere sono indicati gli obblighi specifici che, in base alla legislazione Ue sulla privacy, sviluppatori, ma anche distributori e produttori di sistemi operativi e apparecchi di telefonia mobile, sono tenuti a rispettare. Particolare attenzione viene posta nel parere alle applicazioni rivolte ai minori. Chi possiede uno smartphone ha normalmente attive in media circa 40 applicazioni. Queste applicazioni sono in grado di raccogliere grandi quantità di dati personali: ad esempio, accedendo alle raccolte di foto oppure utilizzando dati di localizzazione. "Spesso tutto ciò avviene senza che l'utente dia un consenso libero ed informato, quindi in violazione della legislazione europea sulla protezione dei dati" - afferma il Presidente dell'Autorità italiana per la privacy, Antonello Soro.
"La nostra Autorità - continua Soro - ha dato un contributo significativo all'elaborazione del parere. Le app sono sempre più diffuse e il loro uso, senza un'adeguata definizione di garanzie e misure a tutela dei dati personali, può comportare rischi per gli utenti che le scaricano. Per questo è fondamentale muoversi in tempo". Gli smartphone e i tablet contengono grandi quantità di dati molto personali che riguardano direttamente o indirettamente gli utenti: indirizzi, dati sulla localizzazione geografica, informazioni bancarie, foto, video. Smartphone e tablet sono, inoltre, in grado di registrare o catturare in tempo reale varie tipologie di informazioni attraverso molteplici sensori quali microfoni, bussole o altri dispositivi utilizzati per tracciare gli spostamenti dell'utente. Anche se l'obiettivo degli sviluppatori è rendere disponibili servizi nuovi e innovativi, le app possono comportare rischi significativi per la privacy e la reputazione degli utenti. La legislazione sulla privacy Ue prevede che ogni persona ha il diritto di decidere sui propri dati personali. Le applicazioni, dunque, per trattare i dati degli utenti devono prima fornire informative adeguate, in modo da ottenere un consenso che sia veramente libero e informato. Un altro rischio per la protezione dei dati deriva da misure di sicurezza insufficienti. Insufficienza che può comportare trattamenti non autorizzati di dati personali a causa della tendenza a raccogliere quantità sempre più consistenti di informazioni e della elasticità e genericità degli scopi per i quali queste vengono raccolte, ad esempio a fini di "ricerche di mercato".Tutto ciò aumenta la possibilità di violazioni dei dati. Il parere individua precise raccomandazioni e obblighi per ciascuno degli attori coinvolti, evidenziando che la protezione di dati personali degli utenti e la relativa sicurezza sono il risultato di azioni coordinate di sviluppatori, produttori dei sistemi operativi e distributori ("app stores") che devono durare nel tempo, e non la semplice applicazione di regole una tantum. 
In particolare, sono richiamati gli obblighi sull'informativa e sul consenso riguardo all'archiviazione di informazioni sui terminali degli utenti, nonché per l'utilizzo da parte delle app di dati di localizzazione o delle rubriche dei contatti. Si raccomandano inoltre alcune "buone pratiche" che devono intervenire sin dalle fasi iniziali di sviluppo delle app, quali l'impiego di identificativi non persistenti, in modo da ridurre al minimo il rischio di tracciamenti degli utenti per tempi indefiniti, la definizione di precisi tempi di conservazione dei dati raccolti, l'impiego di icone "user friendly" per segnalare che specifici trattamenti di dati sono in corso (ad es. dati di geolocalizzazione). In caso di app rivolte specificamente ai minori, si ribadisce la necessità del consenso dei genitori. Si sottolinea, infine, la necessità di una più efficace assistenza all'utente mediante la designazione di "punti di contatto" presso gli "stores" che consentano agli utenti di risolvere in modo rapido problemi legati al trattamento di dati personali da parte delle app installate. Il documento è scaricabile dal seguente link: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2315833
Il Gruppo è stato istituito dall'art. 29 della direttiva 95/46, è un organismo consultivo e indipendente, composto da un rappresentante delle autorità di protezione dei dati personali designate da ciascuno Stato membro, dal GEPD (Garante europeo della protezione dei dati), nonché da un rappresentante della Commissione. Il presidente è eletto dal Gruppo al suo interno ed ha un mandato di due anni, rinnovabile una volta. Il Gruppo adotta le sue decisioni a maggioranza semplice dei rappresentanti delle autorità di controllo.
La figura del GEPD è stata istituita nel 2001. Suo compito è garantire il rispetto del diritto alla vita privata nel trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi dell’UE. Nel trattare dati personali relativi a una persona fisica identificabile, le istituzioni e gli organi dell’UE sono tenuti a rispettare il diritto alla vita privata di quella persona. Il GEPD vigila sul rispetto di tale obbligo e fornisce consulenza alle istituzioni e agli organi dell’Unione su tutti gli aspetti inerenti al trattamento dei dati.
Fonte: Protezione Account

lunedì 25 febbraio 2013

L'epopea del wifi pubblico

L’ultimo episodio dell’epopea del wifi pubblico in Italia è ormai noto: la FIPE – la Federazione dei pubblici esercenti – in un comunicato dei giorni scorsi ha annunciato di aver ottenuto dal Garante privacy un parere secondo il quale, mostrando di condividere la propria interpretazione, il Garante, nel rispondere ad un proprio quesito, avrebbe “confermato che gli esercenti pubblici possono mettere liberamente a disposizione degli utenti la connessione wi-fi ed eventualmente Pc e terminali di qualsiasi tipo”.  Apriti cielo!
Quasi si trattasse di benzina lanciata su un cumulo di brace dormiente, il comunicato della FIPE ha riacceso un dibattito, da tempo, sopito. Tanti gli indici puntati contro l’Ufficio del Garante, reo di aver proposto un’interpretazione del quadro normativo sulla condivisione delle risorse wifi da parte degli esercenti i locali pubblici troppo “leggero” e superficiale e di aver diffuso il convincimento che, a seguito dell’abrogazione del famigerato Decreto Pisanu, il gestore di un bar possa davvero mettere a disposizione dei propri clienti internet via wifi senza alcun obbligo di identificazione né responsabiltà.
Secondo molti non sarebbe così ed il Garante avrebbe dovuto essere più cauto e guardare con più attenzione il Codice delle comunicazioni elettroniche e le disposizioni del famoso Decreto Pisanu sopravvissute all’abrogazione.
Il gestore di un bar che condivida risorse di connettività in modalità wifi con la propria clientela andrebbe, infatti, considerato un fornitore di servizi di comunicazione elettronica e, come tale, chiamato a rispettare gli obblighi di identificazione che permangono in capo a chi fornisce professionalmente connettività.
Il dibattito divampa, è una questione che riguarda decine di migliaia di esercizi commerciali in tutto il Paese e di straordinaria rilevanza ma sembra trattarsi di una questione tutta tra privati e addetti ai lavori.
Tace l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e tace il Ministero dell’Interno benché le regole da più parti evocate, quelle che il Garante Privacy avrebbe dovuto – secondo alcuni – approfondire prima di rispondere alla FIPE sono proprio quelle che tali Istituzioni dovrebbero conoscere meglio di chiunque altro e, soprattutto, sul cui rispetto sono chiamati a vigilare.
Niente di niente. Non un comunicato stampa, non una promessa di approfondimento, non delle linee guida sull’applicazione delle norme vigenti per fare chiarezza.
Ma il Garante privacy, l’unico ad essersi pronunciato sulla situazione ha sbagliato davvero?
E’ vero che sussistono in capo ai gestori di un bar o di un ristorante degli obblighi di identificazione sopravvissuti all’abrogazione delle famigerate disposizioni contenute nel Decreto Pisanu?
A ben vedere sembra di no.
Non c’è nessuna norma vigente che vieti al gestore di un bar di condividere le proprie risorse di connettività con la propria clientela né che gli imponga di identificare i propri utenti né, ancora, sembra potersi fondatamente sostenere che chi scelga liberamente di condividere gratuitamente la propria connessione con altri, debba essere qualificato come fornitore di servizi di comunicazione elettronica.
Anzi, a ben vedere ed a leggere una vecchia delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sembra da escludere che il gestore di un bar che condivida il proprio wifi con la clientela possa essere considerato un fornitore di servizi di comunicazione elettronica.
Scriveva, infatti, AGCOM nella propria delibera 102/2003: “Non si considera fornitore di un servizio pubblico di telecomunicazioni ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 318/97, nelle condizioni esposte nelle premesse del presente provvedimento, quell’esercente l’attività commerciale, quale ad esempio gestore di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria, che, non avendo come oggetto sociale principale l’ attività di telecomunicazioni, mette a disposizione della propria clientela le apparecchiature terminali di rete.”.
Certo non si parla di condividere risorse di connettività in modalità wifi ma pc connessi alla Rete perché quest’ultima ipotesi, all’epoca, era, probabilmente, la più diffusa sul mercato ma sembra difficile sostenere che possano valere regole diverse per chi mette a disposizione una postazione connessa a internet e per chi mette a disposizione solo risorse di connettività.
Ma se il gestore di un bar che condivida internet via wifi non è assimilabile ad un fornitore di servizi di comunicazione elettronica, allora, ha davvero ragione il garante quando dice che nessun obbligo di identificazione dei propri avventori risiede sui gestori dei bar e che se questi ultimi vogliono saperne di più su cosa i clienti fanno con le risorse di connettività poste a loro disposizione devono acquisire un apposito consenso.
E’ una conclusione che fa’ storcere la bocca a tanti.  Taluni perché preoccupati che i bar ed i ristoranti che aprono i loro wifi senza identificazione possano trasformarsi in ricettacolo di pericolosi cybercriminali con “licenza di delinquere” in Rete in assoluto anonimato e tali altri perché, naturalmente, la diffusione dell’internet gratuito “pubblico” o, meglio, “per il pubblico” potrebbe comprimere il mercato dell’internet mobile.
Francamente, però, né la prima, né la seconda di queste comprensibili preoccupazioni appare sufficiente a giustificare una rinuncia allo straordinario beneficio che Internet libero, gratis e aperto, nelle nostre strade, nei nostri ristoranti e nei nostri bar potrebbe produrre per il sistema Paese.
Mi perdonino gli amici nelle forze dell’ordine ma, nel 2013, non solo è difficile immaginarsi un criminale che abbia bisogno di un bar con il wifi aperto per perpetrare le sue malefatte online ma è quasi impossibile, persino, immaginarsi un adolescente che non sappia realizzare le sue “marachelle telematiche” – piccole o grandi che siano – in forma anonima senza bisogno neppure di spendere i soldi per un caffè.
E’ ovvio, peraltro, che – proprio come ai tempi del famigerato Decreto Pisanu – quella che abbiamo davanti è una tipica scelta politica: si può frenare la diffusione del wifi per tutti inseguendo un illusorio rafforzamento della cybersicurezza o, al contrario lasciare che il wifi si diffonda il più possibile, producendo decine di benefici per la collettività e, forse, in qualche caso isolato rendendo più facile la vita a qualche criminale. Ciascuno ha le proprie idee al riguardo senza – credo – che ve ne sia una giusta ed una sbagliata.
L’attuale situazione di confusione normativa è, però, inaccettabile e rappresenta un errore gravissimo da parte delle Istituzioni. Ma a sbagliare, questa volta, non è stato il Garante privacy – che in modo condivisibile o meno [n.d.r. a mio avviso corretto] – ha detto la sua ma le altre Istituzioni che sono rimaste in silenzio mentre, dinanzi ad una questione di così grande rilevanza economica e sociale avrebbero dovuto chiarire il quadro normativo esistente e dare a cittadini, imprenditori e forze dell’ordine indicazioni chiare ed univoche.
Non serve evocare nuove leggi né pronunce della Corte costituzionale, serve solo che chi ha la responsabilità di vigilare sull’utilizzo delle risorse di connettività lo faccia non in chiave repressiva – come prima o poi rischia di accadere a caccia del caso esemplare – ma in chiave propositiva ed interpretativa.
E’ questa la parte più difficile da accettare di questa incredibile epopea italiana: il tema dell’accesso a internet nelle nostre strade viene affrontato con più superficialità ed indifferenza di quella che si riserva a scegliere se i pali dei semafori devono essere dipinti di giallo o di verde.


Riflessione: 
Da anni ormai si parla di rendere meno farraginoso l'utilizzo delle wi-fi pubbliche in Italia. Se da un lato il decreto Pisanu  "soffocava" la possibilità di un utilizzo positivo delle reti wireless dall'altro consentiva nel caso di verificare l'utilizzo di questa tipologia di reti. Fondamentale fare norme aggiornate con i tempi e con le tecnologie attuali e in questo ahimé siamo indietro. In assenza di normative chiare al riguardo, oggi, il consiglio che darei ai locali pubblici che mettono a disposizione reti wifi aperte è quella di regolamentarne l'accesso sicurizzato quantomeno chiedendone l'iscrizione gratuita mediante attivazione previo ricezione del codice di attivazione mediante un sms sul cellulare del richiedente come già avviene nelle Stazioni ferroviarie, in molti alberghi o nelle reti wifi dei Comuni che le mettono comunque a disposizione gratuitamente.

giovedì 25 ottobre 2012

Privacy, la scuola digitale nel mirino del Garante

L'Autorità ha pubblicato un “decalogo” dedicato a studenti e professori. Antonello Soro: "Uno strumento in più per facilitare l'uso delle nuove tecnologie nelle aule"

Il Garante per la protezione dei dati personali ha di recente pubblicato un “decalogo” con il quale ha ricordato le regole principali per garantire la privacy di studenti e professori nelle aule scolastiche.  L’intento non è sanzionatorio, come ricordato dal Presidente Antonello Soro, ma è “quello di facilitare la comprensione degli indirizzi che il Garante ha fornito in passato e che ha aggiornato anche recentemente”. L’obiettivo, insomma, è soprattutto “quello di far crescere nell’opinione pubblica italiana  la consapevolezza del valore dei dati personali, della cultura della riservatezza, di questo bene prezioso che in questo tempo è molto spesso messo a rischio”. L’Autorità ha voluto dunque dotare  studenti e professori, ma anche genitori, di uno strumento in più, utile per dare indicazioni in particolare riguardo all’uso delle nuove  tecnologie a scuola. Negli ultimi anni, infatti, la nostra società ha visto aumentare in maniera considerevole l’importanza di strumenti tecnologici, quali smartphone e tablet, irrinunciabili mezzi di studio e comunicazione per la maggior parte dei giovani. Possiamo parlare di una vera e propria rivoluzione, che ha investito la vita degli adolescenti e di conseguenza è prepotentemente entrata nelle scuole. La generazione digitale e gli ormai famosi “Internet natives” hanno visto anche la nascita di modalità comunicative nuove: i social network. Se in un passato non troppo remoto, siti come Facebook o YouTube occupavano una piccola sfera della vita personale di ognuno di noi, oggi hanno assunto  un ruolo chiave. Le conseguenze del rendere la vita sempre più social, però, spesso ricadono anche su chi vorrebbe che la propria privacy non finisca sul web. Il rischio di ritrovarsi taggati da altri su internet, e senza nemmeno aver dato il consenso, è ormai frequente. Il Garante ha ritenuto fondamentale un intervento che segnali opportunità e rischi di queste tecnologie, affinché possano essere utilizzate  nel rispetto della propria privacy e di quella degli altri. Smartphone e tablet, vengono spesso utilizzati per registrare lezioni, cercare informazioni in rete, scaricare libri, così da sfruttare la tecnologia anche come mezzo di crescita culturale, e non solo a mero strumento di gioco e social networking,  ma tali azioni dovrebbero essere indirizzate ad un uso rigorosamente personale. Occorre fare attenzione quindi alla condivisione sul web di info e contenuti che riguardano altre persone (professori e compagni di scuola). Un esempio è quello della pubblicazione senza consenso di foto e video di altre persone che potrebbero ledere la riservatezza o la dignità altrui e quindi comportare conseguenze innanzitutto disciplinari. Si intende proteggere la privacy di chi non vuole le proprie fotografie sbattute sulla rete e rispettare la dignità di professori o di compagni più deboli.  Il Garante ha sottolineato che saranno le scuole a decidere come regolamentare o vietare l’uso di cellulari.

 

 

giovedì 23 giugno 2011

Il garante per la protezione dei dati personali: "Internet è uno spazio di democrazia"


Stamattina la relazione annuale di Francesco Pizzetti. Nel pomeriggio Stefano Rodotà parla di diritto all'oblio. Internet è uno spazio di democrazia che, come hanno dimostrato le rivolte in Nord Africa, può contribuire a sconfiggere repressioni e autoritarismi. Lo ha ribadito Francesco Pizzetti, presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nella sua relazione annuale oggi in Parlamento: chiede che la Rete sia sottoposto a controlli che ne garantiscano la sicurezza, ma che sia anche messa al riparo da censure e boicottaggi: «La Rete è oggi anche lo spazio politico in cui si combatte la lotta tra democrazia e repressione. Solo la comunità internazionale può impedire boicottaggi e censure», ha detto Pizzetti durante la relazione annuale dell’Autorità. Oggi il Cnr di Pisa e l'Associazione Nazionale Stampa Online hanno organizzato il convegno “La memoria lunga della Rete. Privacy, reputazione e diritto all'oblio nell’era di Internet", a Roma a partire dalle 14.00, presso la Sale delle Conferenze di Piazza Monte Citorio 123/A. I lavori saranno introdotti da un keynote-speech del Prof. Stefano Rodotà e proseguiranno con due tavole rotonde che affronteranno i temi della privacy, della reputazione online e del diritto all'oblio. Qui di seguito il link della pagina ufficiale dell’incontro, da utilizzare anche per la preregistrazione: www.ansomeeting.it.

Fonte: La Stampa - Autore: Anna Masera




mercoledì 18 maggio 2011

I servizi cloud: profili legali e contrattuali


Inizia dalle recenti dichiarazioni del Garante della Privacy Gabriele Faggioli, legale e partner di Isl Consulting, per cercare di delineare, nel corso di una delle riunioni del Gruppo di Lavoro dedicato al cloud computing e software as a service del Club TI (Club per le Tecnologie dell'Informazione, fondato nel 1987, è una libera e spontanea associazione di professionisti dell'Ict), gli attuali profili legali e contrattuali del cloud computing. “Investigatori privati, banche e cloud computing sono oggetto del piano ispettivo varato dal Garante per il primo semestre 2011 - osserva Faggioli, ricordando che lo scorso anno sono state applicate sanzioni per circa 3 milioni e 800 mila euro -. L'attività di accertamento del Garante per la Privacy si concentrerà su questi settori e sulle modalità con le quali vengono trattati i dati personali di milioni di cittadini italiani”. Il piano ispettivo appena varato prevede specifici controlli, sia nel settore pubblico sia in quello privato, anche riguardo alle informazioni da fornire ai cittadini sull'uso dei loro dati personali, all'adozione delle misure di sicurezza, alla durata di conservazione dei dati, al consenso da richiedere nei casi previsti dalla legge, all'obbligo di notificazione al Garante. E per sottolineare quanto sia effettivamente tangibile l’operato del Garante, Faggioli riporta alcuni significativi dati: “Un primo bilancio sull'attività ispettiva relativa al 2010 mostra il lavoro di controllo svolto dall'Autorità: sono state circa 474 le ispezioni effettuate e 424 i procedimenti sanzionatori, relativi in larga parte alla omessa informativa, al trattamento illecito dei dati, alla mancata adozione di misure di sicurezza, all' inosservanza dei provvedimenti”. Complessivamente le entrate derivanti dalle sanzioni sono state pari a circa 3 milioni e 800 mila euro: in particolare, 2 milioni relativi alle violazioni degli obblighi sull'informativa, 800 mila relativi al trattamento illecito di dati e 450 mila relativi alla mancata adozione delle misure di sicurezza da parte di aziende e pubbliche amministrazioni. Il motivo per cui Faggioli ha voluto dare evidenza a questi numeri è “far comprendere l’importanza degli aspetti legali/contrattuali di un qualsiasi progetto It, che dovrebbero essere valutati e considerati fin dalle primissime fasi di analisi. Ad esempio – prosegue il consulente – nell’indagine preliminare di un progetto It vi sono impatti legali immediati che possono essere la verifica della conformità alle norme di legge del progetto ipotizzato o della coerenza con le procedure aziendali e i regolamenti interni. Nella fase immediatamente successiva alla definizione degli obiettivi e delle specifiche funzionali del progetto It corrispondono attività e impatti legali come quelle di valutazione del livello di determinatezza dell’oggetto del contratto e i rischi ad esso correlati, nonché la progettazione delle prime tutele relative all’impostazione macro dei rapporti con i fornitori”. Tutti aspetti che dovrebbero essere presi in considerazione molto prima della stesura del contratto perché, precisa Faggioli, “non sempre è facile negoziare con i fornitori, soprattutto quando si sono già avviate le prime fasi di relazione”.
Rapporti chiari e legalmente garantiti
E se questo vale in linea generale, ancor di più ha senso adottare una strategia collaborativa tra dipartimenti (It, Legale, top management, Cfo, risorse umane, ecc.), quando il progetto It prevede l’adozione di soluzioni e servizi di nuova generazione che non trovano ancora un’adeguata regolamentazione normativa, come nel caso del cloud computing. “La contrattualistica sottesa a un progetto di sviluppo di un sistema informativo (e successiva gestione) tipicamente si compone di tutti o di alcuni dei seguenti contratti: contratto di licenza d’uso software; di manutenzione delle licenze; di “approvvigionamento” hardware; di implementazione (installazione, parametrizzazione, personalizzazione); di assistenza e manutenzione; eventuale contratto di outsourcing”, descrive Faggioli. “In tutte queste forme contrattuali, interessi dell’azienda e del provider si contrappongono. Le aziende hanno interesse ad avere un contratto unico che riunisca in un solo accordo complessivo tutte le singole prestazioni contrattuali (licenza, gestione, servizi, ecc.), mentre i provider tendono a suddividere il più possibile le proprie obbligazioni in diversi contratti non collegati. Dal punto di vista degli obblighi delle parti, le aziende preferiscono contratti legati a obbligazioni di risultato (attraverso le quali, cioè, il fornitore garantisce il risultato dell’operazione o del servizio), mentre i provider optano per le obbligazioni di mezzi (cioè si impegnano a garantire tutti i mezzi necessari per un determinato obiettivo, ma senza garantirne il risultato a priori). Questo vale soprattutto per i contratti di implementazione o di servizi, dato che il contratto di licenza d’uso, tipicamente, si basa su una contrattualistica standard tendenzialmente estremamente rigida e poco negoziabile”, aggiunge l’avvocato. I contratti di implementazione, servizi di gestione/manutenziuone, outsourcing, possono essere ricondotti ai cosiddetti contratti d’appalto (Art. 1655 del codice civile: l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro). “In questi contratti l’interesse delle parti è contrapposto in relazione alla natura dell’obbligazione sottostante (mezzi/risultato) - precisa Faggioli -. In un contratto di implementazione, l’azienda è interessata ad ancorare la liberazione del fornitore dalle sue obbligazioni al momento del buon fine del collaudo finale o addirittura del go-live o della conclusione degli eventuali roll-out; il provider, invece, ha interesse a prolungare la relazione. I contratti di manutenzione/gestione o di outsourcing – aggiunge l’avvocato – rientrano anch’essi nel contratto di appalto; si tratta di contratti di appalto di servizi, in questo caso con obbligazione di risultato (che in termini informatici si traduce in Sla, Service Level Agreement)”.

Cloud computing: attenzione ai rischi dovuti all’indeterminatezza di alcune aree

“Ciò che va comunque ben evidenziato è il fatto che, trattandosi di accordi tra due forze contrapposte, solitamente sono contratti stipulati ad hoc, molto personalizzati o personalizzabili (motivo per cui serve sempre l’aiuto del legale), con aree che rischiano anche di essere indeterminate soprattutto nelle fasi iniziali”, specifica Faggioli. Ed è questo l’elemento di maggior distinguo rispetto ai contratti applicabili al modello del cloud computing.
Da un punto di vista normativo, infatti, la fornitura di servizi di public cloud, rientrerebbe nella casistica dei contratti di appalto di servizi con obbligazione di risultato (il risultato è il livello di servizio garantito dal service provider). Tuttavia, si discosta dai modelli classici per i seguenti motivi:

1) assenza o valenza estremamente limitata della componente contrattuale “licenza d’uso” (tendenzialmente, NON si tratta di contratti di licenza d’uso in quanto il prodotto It - infrastruttura, piattaforma o software - “utilizzato” dal cliente non viene consegnato);
2) assenza o valenza limitata della componente “implementazione” (al limite necessaria una fase di start-up);
3) tendenziale omnicomprensività della prestazione in un contratto unico;


4) tendenziale standardizzazione della contrattualistica;

5) tendenziale rigidità in relazione a possibili “personalizzazioni del servizio” (per non fare venire meno il vantaggio competitivo offerto dall’economia di scala che permette il servizio);

6) contrattualistica (e servizio) modellato dal fornitore (quindi con obbligo del cliente a sposare il modello del fornitore). “Le problematiche maggiori, però sono legate all’applicazione delle normative in materia di sicurezza dei dati personali e trasferimento dei dati all’estero per il basso potere di controllo che è possibile effettuare”, evidenzia Faggioli. “I riflettori vanno quindi puntanti sull’individuazione delle responsabilità e sulla profilazione degli utenti, a partire dagli amministratori di sistema (in caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing il titolare o il responsabile esterno devono conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema), ma questa potrebbe diventare un’operazione molto complicata quando i servizi vengono erogati da diversi data center situati in geografie distribuite e da persone diverse”. La difficoltà di definire appieno, anche sotto il profilo legale, il rapporto tra vendor e aziende utenti, attraverso il cloud, vive, dunque, un’ulteriore scossa. Fiducia e flessibilità sono i due pilastri su cui dovrebbe basarsi il rapporto erogazione/fruizione dei servizi ma, di fatto, sono proprio questi ad essere fonte di maggior preoccupazione per le aziende. La scarsa personalizzazione dei servizi in the cloud, poi, aumenta il timore di perdere il vantaggio competitivo. È evidente, quindi, che il passaggio a scenari di massima flessibilità con sistemi It fortemente basati sul cloud computing avverrà con molta gradualità. Ad oggi, possiamo dire che non esistono regole standard per risolvere le problematiche legate al rapporto tra le aziende e i “nuovi” service provider (sia di natura contrattuale sia tecnologica, per l’integrazione e l’interoperabilità dei sistemi). È dunque chiaro che ogni azienda deve trovare la propria strada, magari procedendo per gradi e sperimentando servizi cloud su tecnologie non core o comunque non di impatto diretto sulle dinamiche e i processi del business; sperimentazione che non deve limitarsi agli aspetti tecnologici ma “fare da palestra” anche per le questioni legali e contrattuali, in modo da avere le competenze necessarie al governo di progetti via via più complessi.

Fonte: ZerounoWeb - Autore: Nicoletta Boldrini

venerdì 15 aprile 2011

Privacy 2.0, il Garante lancia un concorso nelle scuole


Pizzetti: «Lo scopo è promuovere la cultura della protezione dei dati»

Rispetto, identità, riservatezza, in una sola parola: privacy. Per sensibilizzare i giovani su questi concetti, il Garante della Privacy ha lanciato un concorso rivolto agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia, «Privacy 2.0-I giovani e le nuove tecnologie», che li porterà a realizzare un cortometraggio di tre minuti scegliendo un aspetto o un fenomeno legati alla protezione dei dati in rapporto alle nuove tecnologie. Al vincitore andrà un premio di cinque mila euro e sarà premiato il 28 gennaio 2012 in occasione della Giornata europea della protezione dei dati.«Lo scopo del concorso - ha detto il presidente Francesco Pizzetti - è stimolare l'inventiva e, allo stesso tempo, promuovere la cultura della protezione dei dati». I ragazzi, infatti, improvvisandosi registi, dovranno rispettare le norme fondamentali, come il consenso per le persone riprese. I partecipanti, studenti delle classi terze e quarte delle scuole superiori, sono stati estratti a sorte per ogni provincia italiana e avranno tempo fino al 30 ottobre 2011 per realizzare i loro filmati, che saranno sottoposti a una giuria di esperti.«È un'occasione di alfabetizzazione alla privacy - ha concluso Mauro Paissan, componente del Garante - e, in particolare, all'uso non lesionistico di internet», nell'epoca di Facebook e degli altri social network.

venerdì 11 marzo 2011

Il Cloud Computing nel mirino del Garante della Privacy


In una delle ultime newsletter emesse dal Garante della Privacy si annuncia il piano ispettivo dell’ente: nel primo semestre 2011 saranno messi sotto controllo, insieme a investigatori privati, istituti bancari e carte di credito, attività marketing (anche via sms ed e-mail), enti previdenziali, anche i servizi informatici, in particolare quelli forniti mediante il cloud computing. Il piano ispettivo appena varato prevede specifici controlli, sia nel settore pubblico sia in quello privato, anche riguardo alle informazioni da fornire ai cittadini sull'uso dei loro dati personali, all'adozione delle misure di sicurezza, alla durata di conservazione dei dati, al consenso da richiedere nei casi previsti dalla legge, all'obbligo di notificazione al Garante. Oltre 250 gli accertamenti ispettivi programmati che verranno effettuati come di consueto anche in collaborazione con le Unità Speciali della Guardia di Finanza - Nucleo Privacy. A questi accertamenti si affiancheranno quelli che si renderanno necessari in ordine a segnalazioni e reclami presentati. Intanto, un primo bilancio sull'attività ispettiva relativa al 2010 mostra il significativo lavoro di controllo svolto dall'Autorità: sono state circa 474 le ispezioni effettuate e 424 i procedimenti sanzionatori, relativi in larga parte alla omessa informativa, al trattamento illecito dei dati, alla mancata adozione di misure di sicurezza, all'inosservanza dei provvedimenti del Garante. Le ispezioni hanno riguardato in particolare il settore sanitario, le catene alberghiere, l'attivazione di schede telefoniche multiple, la formazione on line. Le segnalazioni all'autorità giudiziaria per violazioni penali sono state 55, e hanno riguardato tra l'altro la mancata adozione di misure di sicurezza, la falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni, il mancato adempimento ai provvedimenti del Garante. Complessivamente le entrate derivanti dalle sanzioni sono state pari a circa 3 milioni e 800 mila euro: in particolare, 2 milioni relativi alle violazioni degli obblighi sull'informativa, 800 mila relativi al trattamento illecito di dati e 450 mila relativi alla mancata adozione delle misure di sicurezza da parte di aziende e pubbliche amministrazioni. Per info leggi la "Newsletter del Garante della Privacy n° 345"

giovedì 4 novembre 2010

Rodotà: "Internet è un diritto. Va scritto in Costituzione"


A scriverlo su Wired è il noto giurista, ex Garante della privacy: "Una cittadinanza amputata della dimensione digitale non è più una cittadinanza, perché esclude la persona dalla dimensione globale"

Cittadinanza digitale o riduzione a “homo numericus”? Questa sembra essere l’alternativa che sta di fronte a noi e investe nella sua interezza ogni persona. La cittadinanza digitale è ormai parte della cittadinanza senza aggettivi, del nucleo inscalfibile di diritti che ciascuno porta con sé quale che sia il luogo dove si trova. Una cittadinanza amputata della dimensione digitale non sarebbe più una cittadinanza, perché escluderebbe la persona dalla dimensione globale.

Questa cittadinanza va costruita, devono esserne definiti i fondamenti e le condizioni. Perciò è indispensabile andare oltre la logica autoreferenziale, abbandonando la considerazione del Web come spazio non solo insofferente d’ogni regola, ma addirittura insidiato nella sua natura libertaria da qualsiasi regola. Oggi si tratta di dare una solida base costituzionale alla cittadinanza digitale, anche per metterla al riparo dalle molte insidie che continuamente si manifestano. Il riconoscimento dell’accesso a Internet come diritto fondamentale della persona è essenziale. Questa linea costituzionale è già riconosciuta in dichiarazioni del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa, in iniziative di stati come la Finlandia e nel piano di Obama sul servizio universale. Ma il riconoscimento dell’accesso non può divenire una chiave che apre una stanza vuota.

La conoscenza va vista come un bene pubblico globale, non solo rivedendo categorie tradizionali come quelle del brevetto e del diritto d’autore, ma evitando fenomeni di “chiusura” di questo “common”, che caratterizza la nostra società come quella “della conoscenza”. L’accesso è l’ineliminabile punto di partenza, ma ha una natura strumentale: ogni persona dev’essere nella condizione di godere delle opportunità del Web.

Fonte: Wired