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martedì 8 giugno 2010

Codice di autodisciplina a tutela della dignità della persona sulla rete internet: ma la carta di identità elettronica …


Il ministro dell’Interno Maroni ha presentato insieme al vice ministro Romani la bozza definitiva di auto regolamentazione della rete. La spinta è stata sicuramente data dalla preoccupazione espressa dall’Ue sull’uso che i social network stanno facendo delle informazioni personali degli utenti, soprattutto Facebook. Guido Scorza, presidente dell’Istituto per le politiche dell’innovazione, dichiara: “si tratta della prosecuzione dell’iniziativa già lanciata da Maroni, dopo i fatti di piazza del Duomo a Milano” e la comparsa in rete di siti a favore di Massimo Tartaglia. “L’idea del governo è quella di affiancare alla disciplina vigente una nuova regolamentazione capace di prevenire la commissione di illeciti a mezzo Internet e/o rimuoverne gli effetti”. Secondo Scorza “è un obiettivo ambizioso e forse utopistico, perchè sarà difficile, se non impossibile, indurre le grandi multinazionali della Rete a aderirvi e, in ogni caso, c’è da chiedersi quale sia il senso di dettare regole speciali per la "Rete italiana", mentre il resto d’Europa e del mondo prosegue sulla sua strada”. Nella riunione di presentazione della bozza, il 12 maggio scorso, erano presenti solo Google e Microsoft mancavano tutti gli altri big, persino Facebook. Continua Scorza “i documenti e l’iniziativa presentati sono lontani dal potersi dire giunti a un adeguato grado di maturità e continuano a evidenziare macroscopiche lacune e perplessità”, a partire dal fatto che due esponenti del governo “predispongono una bozza definitiva e la propongono agli operatori, auspicandone una rapida, un mese al massimo, adozione”. Il Codice mira a contrastare l’uso illegittimo delle risorse del web mediante l’adozione di procedure “su base volontaria”, per fare questo impone però ai provider la condizione di controllori/controllati, li obbliga alla rimozione immediata dei contenuti considerati discriminatori e/o offensivi della dignità umana, e alla comunicazione continua con le Autorità di Controllo individuando un referente che operi come punto di contatto con le istituzioni, le autorità giudiziarie e la polizia. Sicuramente il popolo della rete e non solo ha accolto male la notizia. Molti obiettano che, con uno stile decisamente italiano, il fine è chiaro ma lo stesso non si può dire delle modalità. Non è chiaro chi deciderà cosa costituisce un attacco alla dignità della persona o una minaccia per l’ordine pubblico, né chi garantirà e controllerà la liceità dei contenuti, decidendone la rimozione, tutto si baserà su segnalazioni e non sull’operato della magistratura e questo lascia intravedere lo spettro della censura, inoltre l’adesione volontaria, proprio perché strumento di autoregolamentazione, potrebbe diffondersi a macchia di leopardo e non essere quindi efficace. Di fatto una normativa specifica per la prevenzione di certi reati dovrà essere prima o dopo emanata, nel rispetto del diritto di libertà di espressione ma altrettanto nel rispetto della dignità dei soggetti che possono ritrovarsi in rete “perseguitati” da offese che dalla rete difficilmente potranno essere rimosse. L’argomento non è indifferente ma non può essere trattato solo a livello nazionale. Al momento gli operatori di settore non commentano ancora la proposta ma aspettano l’avvio di un tavolo di lavoro per discutere la proposta. A mio parere il problema continua a porsi perché manca l’unico strumento che potrebbe risolvere tanti problemi: una carta di identità elettronica che consenta di ricondurre – in caso di reato – al soggetto che lo ha commesso. Gran parte dei reati di diffamazione, offesa, violazione dei diritti commessi in rete restano coperti dall’anonimato. L’autodisciplina non serve a niente laddove non ci sia effettivamente una responsabilità chiara e non rimessa di volta in volta al singolo organo giudicante. Ci saranno le solite osservazioni: così si imbavaglia la rete. Ma forse sono le osservazioni mosse da chi ancora non si è ritrovato in rete con gravi offese indicizzate, informazioni inveritiere difficilmente rimovibili in modo definitivo, violazione della privacy … Appare così improponibile pensare di poter rendere rintracciabile – solo in casi specifici e magari previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria – chi compie reati contro la dignità delle persone? Eppure a me sembrerebbe la garanzia più naturale che uno Stato o comunque una società civile debba garantire agli internauti e non.


venerdì 12 marzo 2010

L'azienda non può controllare con apparecchiature elettroniche gli accessi ad internet e alla posta del dipendente



La Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro non può controllare gli accessi a internet ed alla posta elettronica fatti dai dipendenti servendosi di apparecchiature elettroniche. Non solo, la Corte ha sentenziato come qualche accesso al web per motivi personali non possa costituire giusta causa di licenziamento. Con la sentenza n. 4375 del 23 febbraio 2010 ha infatti respinto il ricorso di un'azienda che aveva licenziato una dipendente perché tramite una apparecchiatura elettronica erano stati riscontrati degli accessi a internet per scopi personali, nonostante il divieto imposto dal regolamento aziendale. Il Tribunale e la Corte d'Appello di Milano avevano già dato ragione alla lavoratrice; in primo luogo perché i dati raccolti non erano utilizzabili dato che il sistema elettronico di rilevamento non era un sistema di verifica ad uso difensivo, poi perché gli accessi al web rilevati con altri mezzi non erano molti. La sezione lavoro in particolare ha sottolineato l’illegittimità dell’utilizzo di programmi informatici che consentono di controllare la posta elettronica e gli accessi Internet, poiché questi sono apparecchiature di controllo dal momento che consentono al datore di lavoro di monitorare l'attività lavorativa e il suo svolgimento, a distanza e ininterrottamente durante la prestazione. Ai fini dell'operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori previsto dall'art. 4 legge n. 300 del 1970 è necessario che il controllo riguardi l'attività lavorativa, mentre devono ritenersi assolutamente fuori dell'ambito di applicazione di questa norma i controlli difensivi, quelli cioè volti ad appurare condotte illecite del lavoratore come i sistemi di controllo dell'accesso a zone riservate o gli apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate. La sentenza ovviamente non va letta come un divieto assoluto di presenza di programmi di controllo o monitoraggio, ma rischiando di trasformarsi in mezzi di controllo a distanza necessariamente va adottato apposito regolamento informatico nonché tutta la documentazione necessaria dal punto di vista degli obblighi privacy (informative, nomine ad incaricato di chi può gestire ed accedere ai log, ecc.).
Fonte: Consulente Legale Informatico - Autore: Valentina Frediani