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lunedì 14 febbraio 2011

Cubomusica, digitale secondo Telecom


Una nuova piattaforma per la distribuzione online di musica digitale. Tutti gli utenti ADSL del gruppo potranno ascoltare brani in streaming a 2,99 euro al mese. Mentre SIAE strizza l'occhio a Microsoft Zune
"Siamo molto soddisfatti di lanciare Cubomusica. La nuova piattaforma che presentiamo oggi si avvale della partecipazione dei più importanti player del settore musicale italiano ed internazionale, con i quali desideriamo contribuire allo sviluppo di questo mercato attraverso un'offerta legale e concorrenziale di contenuti digitali". Così l'amministratore delegato di Telecom Italia Franco Bernabè, intervenuto a commentare il lancio ufficiale del nuovo servizio online di distribuzione musicale Cubomusica. Una piattaforma a disposizione di tutti gli utenti ADSL del gruppo, inizialmente accessibile da tutti i PC domestici. La telco del Belpaese ha così annunciato un accordo con i principali colossi del disco, da Sony Music Entertainment a Warner Music. E saranno circa 4 i milioni di brani a disposizione degli utenti, da ascoltare in streaming o raccogliere in appositi pacchetti a sottoscrizione. Con la successiva possibilità di trasferirli su altri dispositivi. Cubomusic permetterà la creazione di playlist personali, parallelamente ad un ascolto "dinamico" in base ai propri gusti musicali. La nuova piattaforma di Telecom Italia aprirà una fase di ascolto gratuito fino al prossimo 10 giugno, prima di fissare il prezzo dell'abbonamento - streaming illimitato - a 2,99 euro al mese. I primi nove mesi saranno però in promozione, al prezzo scontato di 1,99 euro al mese. Acquistare un singolo brano su Cubomusic costerà agli utenti 0,96 euro, prezzo decisamente in linea con quello previsto da Apple su iTunes. Tutte le canzoni saranno libere da meccanismi di Digital Rights Management (DRM), quindi trasferibili su altri device. "Questa iniziativa conferma il nostro impegno ad offrire ai clienti soluzioni innovative per la fruizione di contenuti d'intrattenimento di qualità - ha spiegato Bernabè - grazie all'unione strategica tra le potenzialità della multipiattaforma Cubovision e l'esperienza editoriale delle label, secondo un modello di business sostenibile per tutti". Particolarmente soddisfatto anche il presidente di FIMI Enzo Mazza: "Il lancio della piattaforma di Telecom è un passo importante per il consolidamento dell'offerta di musica digitale in Italia, e conferma anche la comunione di interessi tra società di telecomunicazioni e case discografiche per costruire una concreta risposta alla pirateria online. Offrendo ai consumatori accesso facilitato, a basso costo, ad una vastissima proposta di contenuti". Per la musica legale hanno stretto alleanza anche la Società Italiana Autori Editori (SIAE) e Microsoft. È infatti stato firmato un accordo relativo al servizio d'intrattenimento offerto da Zune, che potrà sfruttare il repertorio di SIAE per ampliare la sua gamma di servizi offerti agli utenti. Il vicedirettore di SIAE Manlio Mallia ha così commentato: "La disponibilità di servizi d'intrattenimento come Zune, che offre musica e video in abbonamento attraverso dispositivi e piattaforme diverse come PC, Xbox LIVE e Windows Phone 7, fornisce agli utenti un'opzione legale in più e offre agli associati alla SIAE una nuova vetrina europea".
Fonte: Punto Informatico - Autore: Mauro Vecchio

venerdì 15 gennaio 2010

Utenti P2P italiani: per centinaia chiesti dati in tribunale. E oscuramento decine di siti web.


Scontro FAPAV (Federazione Anti-Pirateria Audiovisiva) e Telecom Italia. Domani il Tribunale si pronuncerà.


Era il maggio del 2009 quando la FAPAV, la Federazione Anti-Pirateria Audiovisiva, avanzava a Telecom Italia la richiesta di comunicare alle autorità giudiziaria i dati idonei a consentire a quest’ultima di adottare gli interventi necessari a reprimere il fenomeno della pirateria digitale e del download illegale di contenuti protetti da copyright tramite il ricorso ai canali P2P. Domani il Tribunale di Roma dovrà decidere se accogliere o meno le richieste della FAPAV, che Telecom, citando norme europee, ha respinto, accusando a sua volta l’associazione di aver utilizzato programmi spia per monitorare i download illegali, violando la privacy degli utenti. Come spiega Guido Scorza su Punto Informatico, secondo la FAPAV Telecom sarebbe tenuta a impedire l’accesso a tutti i propri utenti ai siti Internet di file sharing e di P2P che veicolano contenuti digitali tutelati dal diritto d’autore. L’azienda di telecomunicazioni, inoltre, dovrebbe ritenersi corresponsabile delle condotte di pirateria audiovisiva, in quanto avrebbe omesso di informare l’autorità giudiziaria e diffidare i propri utenti dal proseguire. A sostegno delle tesi della FAPAV è scesa in campo la SIAE, perché, ha spiegato il presidente Giorgio Assumma, tale posizione è strettamente legata alla tutela dei diritti patrimoniali degli autori. Tuttavia, la SIAE sembra preferire la prospettiva di una soluzione condivisa e da tempo, ha fatto notare Assumma, la società sta intessendo rapporti e sondaggi con le grandi società di telefonia affinché si adotti un sistema legale a fronte di un corrispettivo da erogare agli autori. Un corrispettivo, ha tenuto a precisare il presidente della SIAE, che non si configura come una tassa, ma come il compenso dovuto agli autori per il loro lavoro creativo.

mercoledì 30 dicembre 2009

Alla ricerca delle leggi perdute

Peregrinazioni in rete alla ricerca della legge sul diritto d'autore: le istituzioni non offrono la versone aggiornata del testo. Possibile credere nell'innovazione mossa dallo Stato?

Il server dell'editore giuridico che a suon di migliaia di euro l'anno generalmente offre a me ed a molti miei colleghi accesso allo sterminato patrimonio normativo italiano era irraggiungibile e, quindi, mi son ritrovato costretto a lanciare una ricerca sulle banche dati pubbliche così come, credo, faccia abitualmente qualsiasi cittadino italiano che, non essendo a ciò costretto dalla professione, non intende regalare una montagna di soldi ad un editore per ricomprarsi ciò che già gli appartiene ovvero le proprie leggi.Ho quindi lanciato una ricerca su Google e su qualche motore di ricerca specializzato, cercando poi di selezione le fonti secondo criteri di autorevolezza. In fondo cercavo una legge della quale, in Rete, si parla ogni giorno su milioni di pagine ed alla quale è affidato il futuro della creatività e della cultura nella società dell'informazione.Ho quindi cominciato da Normeinrete il glorioso motore di ricerca giuridica alla cui realizzazione hanno lavorato i migliori centri di ricerca universitari italiani nel corso di quasi un decennio e che stando alle statistiche rese disponibili sullo stesso sito è visitato ed utilizzato ogni mese da oltre 100 mila persone. Normeinrete, naturalmente, non ha l'ambizione di pubblicare ex novo testi di legge ma, più semplicemente, di indicizzare le risorse rese disponibili dalle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche e guidare gli utenti sulle relative pagine. Interrogando il motore di ricerca con gli estremi della legge sul diritto d'autore - non so, peraltro, se ogni cittadino italiano li conosca a memoria! - il motore restituisce due possibili risultati: il primo è reso accessibile attraverso il sistema Italgiure della Suprema Corte di Cassazione mentre il secondo dovrebbe esserlo attraverso il portale del Ministero della Giustizia.

Due fonti autorevoli. Il primo link, tuttavia, conduce ad un file pdf contenente il testo storico - ovvero quello pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 16 luglio 1941 - mentre il secondo che punta al sito del Ministero della Giustizia ad una pagina che informa che si è verificato un errore e che è pertanto necessario tornare in home page. Inutile, dalla nuova home page del sito del Ministero della Giustizia, cercare di raggiungere un'altra pagina contenente la legge sul diritto d'autore perché dopo una decina di minuti di defatigante navigazione ci si ritrova inesorabilmente sulla stessa pagina di errore dalla quale si è partiti ed alla quale mi aveva già condotto il motore di ricerca di Normeinrete. Non mi perdo d'animo e continuo nella ricerca, lanciando, questa volta una semplice query su Google. BigG non tradisce e restituisce un lungo elenco di risultati. In cima ai risultati della ricerca ci si imbatte nelle pagine di normativa rese disponibili sul sito della SIAE e da qui ad arrivare ad un pesante file pdf su "carta intestata" SIAE il passo - a condizione di disporre di adeguate risorse di connettività - è davvero breve. In pochi clik si naviga nella legge sul diritto d'autore e con la barra di scorrimento ci si ritrova facilmente all'art. 71 septies che detta, appunto, la disciplina della copia privata. Tutto sommato c'è di che sentirsi fortunati. Leggendo il primo comma dell'articolo, tuttavia, ho la sensazione di trovarlo più breve di quanto lo ricordassi, ovvero privo di una disposizione che ricordo perché mi ha sempre incuriosito, relativa alla registrazione da remoto. Difficile credere che il testo della legge sul diritto d'autore pubblicato sul sito della SIAE non sia aggiornato e, quindi, preferisco pensare che sia io a ricordare male o, più semplicemente, che la disposizione che ricordo sia stata abrogata magari perché troppo "generosa" verso gli utenti.Decido, quindi, di vederci chiaro e di andare a caccia della norma responsabile dell'abrogazione.Mi rimetto, quindi, alla ricerca di un testo della legge sul diritto d'autore che, magari, rechi - così come sarebbe sempre auspicabile - traccia delle versioni precedenti delle diverse disposizioni. Google mi guida sulle pagine del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero per lo sviluppo economico e, in particolare, su una pagina dedicata al diritto d'autore.In fondo alla pagina c'è un link ad un pdf relativo, appunto alla legge sul diritto d'autore, ci clicco e scarico il file.Aprendolo, tuttavia, scopro che si tratta dello stesso pdf pubblicato dalla SIAE sul proprio sito.Tempo perso, quindi.Torno ai risultati della ricerca su Google e continuo lungo la mia strada.Questa volta mi lascio attrarre da un link al sito del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Si tratta del ministero cui compete il controllo dell'attività della SIAE e, soprattutto, cui la legge sul diritto d'autore demanda il varo di tutta una serie di provvedimenti di natura secondaria tra i quali proprio la disciplina sull'equo compenso. Difficile immaginare una fonte più autorevole per accedere alla legge sul diritto d'autore. Con mia grande sorpresa, tuttavia, scopro che nella pagina sulla quale è raccolta tutta la normativa di rilievo in relazione alle competenze del Ministero, la legge sul diritto d'autore non esiste.Torno ancora una volta ai risultati della ricerca su Google e, giusto nella posizione seguente al link al Ministero sul quale avevo appena cliccato, trovo il link ad un post di un anno fa sul blog dell'amico Luca Spinelli, il cui titolo mi incuriosisce: "In Italia non c'è la legge sul diritto d'autore, per ora". Nel suo post, Luca racconta una storia simile alla mia e riferisce di aver scritto all'ufficio legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali chiedendo di ricevere una copia del testo vigente della legge sul diritto d'autore.Quella che segue è la risposta che il Ministero ha indirizzato a Luca: "Con riferimento alla Sua richiesta via e-mail di cui all'oggetto, prot. 42615 del 07/11 c.a., si fa presente che non esiste una versione ufficiale consolidata della L. 633/41. Tuttavia è allo studio del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d"Autore una proposta di Codice della Proprietà Intellettuale che, quando sarà emanata, potrebbe fornire una versione aggiornata della LdA.Ministero per i Beni e Le Attività Culturali" Era il 28 novembre del 2008.

Ovviamente non mi arrendo e continuo nella mia ricerca, convinto che da qualche parte un altro testo della legge sul diritto d'autore con il quale confrontare quello pubblicato sul sito della SIAE dovrà esserci. La fortuna sembra sorridermi, i risultati della ricerca lanciata su BigG mi guidano alle pagine del sito del Governo dedicate al dossier sull'antipirateria e da qui, seguendo un interminabile elenco di link arrivo alla pagina della normativa della direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Probabilmente sono collegato con lo stesso server sul quale è pubblicata la pagina della normativa accessibile attraverso la home page del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali dalla quale provengo senza aver trovato traccia della legge sul diritto d'autore ma, qui, per qualche strana ragione, c'è un link alla legge sul diritto d'autore. Ancora un file pdf. Questa volta, però, si tratta di una versione, almeno graficamente, diversa da quella pubblicata sul sito della SIAE. Lo apro e scorro sino all'art. 71 septies. Il testo è identico a quello reso disponibile dalla SIAE. Anche in questo caso non vi è alcun riferimento alla disciplina sulla registrazione da remoto.Non ho più nessun dubbio circa il fatto che o la memoria mi ha tradito o la disposizione che ricordo è stata abrogata: due delle fonti più autorevoli in materia - SIAE e Ministero beni ed attività culturali rendono infatti disponibile, autonomamente, un testo della legge sul diritto d'autore che non contempla tale previsione. Credo che qualsiasi cittadino, al mio posto, si sarebbe fermato qui ed avrebbe preso per buono il testo faticosamente raggiunto. Nel mio caso non è andata così ma solo perché ho sempre avuto un debole per la ricerca normativa e, d'altro canto, ho alle spalle anni di studio alla corte dei grandi centri di ricerca di informatica giuridica documentale italiana.Continuo, pertanto, nella ricerca.Dopo qualche minuto la mia ostinazione è premiata e mi ritrovo sulle vecchie ma sempre preziose pagine di Interlex, gloriosa testata di diritto delle nuove tecnologie da sempre magistralmente diretta dall'amico Manlio Cammarata. Accedo alla pagina sulla quale è pubblicata la legge sul diritto d'autore - finalmente in formato ipertestuale - e corro all'art. 71 septies.Il primo comma, finalmente, è come lo ricordavo io e prosegue con un ulteriore periodo dopo l'ultimo riprodotto nelle versioni pubblicate dalla SIAE e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali secondo il quale: "Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso".Chi ha ragione e chi ha torto? Qual è la vera legge sul diritto d'autore vigente in Italia in questa fredda giornata d'inverno?Inutile cercare in Rete un arbitro istituzionale in grado di risolvere la contesa perché non c'è in Italia soggetto capace di pronunciarsi in modo univoco sulla vigenza di un testo di legge. Non il Parlamento, che non pubblica testi consolidati - ovvero aggiornati - non il Ministero della giustizia, non la Presidenza della Repubblica né il Ministero per la semplificazione normativa che sembra più preoccupato di "tagliare" le leggi vigenti - mi chiedo come se non ne conosce neppure il testo consolidato - che di renderle accessibili ai cittadini.Non mi resta - ma questo un comune cittadino non lo farebbe - che provare a tornare al database dell'editore privato dal quale è iniziata questa avventura. Qui, il testo del primo comma dell'art. 71 septies della legge sul diritto d'autore coincide con quello pubblicato sulle pagine di Interlex e si discosta, quindi, da quello reso disponibile dalle due fonti istituzionali consultate.Possibile che un editore privato debba essere arbitro e tenutario esclusivo del sapere giuridico italiano anche quando tale sapere si fonda sul più alto esemplare di informazione pubblica prodotta dalle nostre istituzioni ovvero sulle leggi? In tutta franchezza non credo possa considerarsi né democratico, né civile, né tantomeno moderno un Paese nel quale ad un cittadino si impone di conoscere le leggi ma, ad un tempo, non si consente di farlo se non attraverso onerosi abbonamenti con soggetti privati che, peraltro, non offrono, evidentemente, alcuna garanzia.Sono occasioni come questa quelle nelle quali faccio più fatica a credere nei progetti di innovazione della nostra pubblica amministrazione ed alla bontà ed autenticità delle politiche di Inserisci linkinnovazione di questo (così come dei precedenti) Governo.Sulla banda larga si continua a non investire ed a raccontare ogni giorno una storia diversa, le informazioni pubbliche sono accessibili solo attraverso canali privati ed a pagamento e l'accesso alle leggi vigenti è attività che richiede arti magiche e stregoneria.Credo che l'innovazione sia un'altra cosa. E voi?

Fonte: Punto Informatico - Autore: Guido Scorza

lunedì 28 dicembre 2009

Programmi copiati e pirata: non è reato se li usa il professionista secondo Cassazione



La Corte di Cassazione ha statuito che i liberi professionisti iscritti a un albo che utilizzano software senza marchio SIAE non commettono reato come le aziende.

La lotta dei produttori di software contro gli utilizzatori di programmi non coperti da licenza d’uso accusa un duro colpo. Questa volta non da parte dell’ennesimo sistema peer-to-peer con il quale distribuire applicazioni piratate, ma dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 49385 del 22 dicembre 2009 sancisce l’applicazione di larghe attenuanti al libero professionista che utilizza software non coperto dal marchio SIAE.
La sentenza mette in rilievo una differenza sostanziale tra aziende e liberi professionisti nelle finalità d’impiego delle applicazioni informatiche. I primi svolgono attività sempre finalizzate a ottenere lucro, quindi in questo senso l’uso di software senza licenza costituisce a pieno titolo reato, essendo in questi casi obbligatoria l’esposizione del marchio SIAE e il riconoscimento dei diritti d’autore e di produzione. Viceversa, i liberi professionisti iscritti a un albo vengono assimilati ai privati, che fanno un utilizzo dei software non finalizzato a ottenere direttamente un guadagno. Perciò questa categoria può utilizzare i software sottintendendone un uso personale e non aziendale, con l’effetto di ridurre in modo consistente le misure punitive.
La sentenza, che solleva sicuramente gli spiriti dei liberi professionisti, non assolve invece dal reato di copia e distribuzione dei software privi di licenza. Se l’uso personale è in qualche maniera tollerato, la clonazione e diffusione tramite qualsiasi canale dei software, particolarmente se legate a operazioni di rivendita, sono paragonabili a pieno titolo al furto o alla ricettazione e quindi aspramente sanzionate. Da notare che questo verdetto ha già innescato un vespaio di polemiche, in quanto tende a scardinare la logica per cui qualsiasi utilizzo di materiali e contenuti provenienti dal lavoro dell’ingegno e quindi tutelati da copyright rappresenta comunque per principio una violazione.

venerdì 17 luglio 2009

Legal Bay, il servizio SIAE per la musica legale

Un sibillino comunicato ufficiale della SIAE annuncia il via libera a un progetto denominato Legal Bay ed indirizzato a promuovere la musica legale nel nostro paese. Difficile intuire qualcosa di più, ma la SIAE coinvolgerà tutti gli operatori del mercato.
La SIAE ha comunicato la nascita di un nuovo servizio, una «via legale per scaricare musica e cinema». Il progetto prende il nome di "Legal Bay", un richiamo esplicito a quella "Pirate Bay" che tanto successo ha raccolto tra l'utenza e tanto astio s'è procurata nel mondo della produzione. Il comunicato della SIAE, però, è oltremodo scarno ed è difficile al momento carpire qualcosa di più rispetto a quello che risulta come un fumoso annuncio primo di dettagli. Recita la comunicazione: «La Società Italiana Autori Editori ha elaborato un progetto denominato "Legal Bay", per il lancio nazionale di un servizio destinato a tutti gli utenti italiani che consentirà di scaricare contenuti digitali audio video in modo sicuro e di grande qualità, offrendo un'alternativa legale ed economicamente sostenibile al downloading e al file sharing illegale. La Siae, che fa parte del Comitato tecnico contro la Pirateria Digitale e Multimediale costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha assunto l'iniziativa di coinvolgere e coordinare tutti gli operatori del mercato audio video attivi in Italia (oltre agli autori e editori rappresentati dalla SIAE, i produttori musicali e cinematografici) e i principali operatori telefonici, in un innovativo accordo volto a promuovere lo sviluppo del mercato legale digitale. Ieri si è svolto presso la sede della Direzione Generale della SIAE a Roma l'incontro di avvio del progetto. In assenza di altre indicazioni è lecito ipotizzare la nascita, nel giorno del lancio del portale nazionale del turismo, di un portale nazionale della musica che facili l'incontro con la produzione legale e con una distribuzione al di fuori dei flussi della pirateria. In assenza di altre indicazioni, però, è altresì lecito dubitare della bontà dell'idea. Suggerisce Guido Scorza: «una società di intermediazione che agisce in un regime di anacronistico monopolio non può elaborare e, magari, gestire servizi di distribuzione di contenuti digitali perché, ovviamente, per questa via, rischia di travolgere d'un soffio le più elementari regole del diritto antitrust nazionale e comunitario dando vita ad una sorta di "cartello digital-telematico" dei titolari dei diritti del mondo audiovisivo». L'annuncio della SIAE giunge nei giorni in cui Dada e Ciaopeople inaugurano MP3.it, una coincidenza di tempi che non può che far risaltare le possibili frizioni tra una iniziativa privata ed una iniziativa istituzionale sullo stesso mercato. Più probabilmente il "servizio" SIAE potrebbe essere un riferimento in grado di guidare l'utenza verso l'acquisto, facilitando il reperimento dei brani cercati e delegando però all'iniziativa privata la vendita vera e propria. Specularmente alla Pirate Bay, ad esempio, Legal Bay potrebbe identificarsi in un motore di ricerca in grado di indicizzare i contenuti di tutti i music store digitali attivi sul territorio nazionale, facilitando così il reperimento dei brani e scoraggiando al contempo dai pericoli e dal contesto illegale della musica pirata. Del "servizio" Legal Bay, però, al momento non è dato sapersi altro. Se fosse un sito vero e proprio, la cosa certa è che non farebbe riferimento a "legalbay.it": il dominio è ancora libero ed il NIC non segnala registrazioni in atto.

martedì 7 luglio 2009

Dodici proposte di legge parlano di internet

Giocando con Openparlamento.it, di cui abbiamo ampiamente parlato la settimana scorsa, si scoprono cose interessanti. Ad esempio si scopre che, attualmente, tra Camera e Senato ci sono dodici disegni di legge che si propongono di regolamentare internet direttamente o indirettamente. Ecco nel dettaglio quali sono e cosa si propongono di fare:

Ddl 1611 intercettazioni (Alfano): il famoso ddl sulle intercettazioni di cui si parla tanto, oltre a regolare le intercettazioni telematiche, telefoniche e ambientali, regola la pubblicazione su internet di informazioni riguardo le ordinanze cautelari, i magistrati e vieta la pubblicazione on line, anche parziale o riassuntiva delle intercettazioni


Il decreto sicurezza (Alfano): il decreto, ormai legge, consente al ministro dell’Interno di decretare l’oscuramento di siti web colpevoli di apologia di reato o istigazione alla disobbedienza, dando mandato al Ministero delle comunicazioni di definire i requisiti tecnici dei “dispositivi di filtraggio” che i provider dovranno utilizzare.


Proposta di legge Lussana: conosciuto anche come legge sul diritto all’oblio in internet, il disegno, mira, un po’ utopicamente a regolamentare la cache della memoria dei motori di ricerca, sostenendo che dopo un determinato periodo di tempo non possano più circolare sulla rete immagini o dati che consentano di collegare una persona ad un’indagine giudiziaria o ad un reato, indipendentemente dalla sua colpevolezza.


Proposta di legge Lannuti: una proposta in direzione della trasparenza, che vuole rendere obbligatoria la pubblicazione on line integrale delle sedute dei consigli comunali, provinciali.

Disegno di legge Carlucci: una proposta che tenta un approccio poco chiaro al tema dell’anonimato in rete. Il disegno vorrebbe vietare e punire la pubblicazione di qualunque contenuto anonimo su internet.


Proposta di legge Barbareschi: un provvedimento che mira a “tutelare” le opere di ingegno su internet attraverso la creazione di piattaforme di “interscambio” a norma SIAE.


Disegno di legge Cassinelli: Un disegno di legge che mira a fare chiarezza sulla definizione di “prodotto editoriale”, restringendolo al supporto cartaceo o a siti che generino un profitto superiore ai 50.000 euro, ed eliminando il pericolo di una registrazione obbligatoria per ogni blog, pagina personale o social network.


DDL Leddi Maiola: una casella di posta elettronica certificata personale, simile al codice fiscale, per ogni nuovo nato. Un progetto che costerebbe 7 milioni di euro recuperabili dalle minori spese di comunicazione tra amministrazioni e cittadini


Disegno di legge Goisis: una proposta che mira a favorire l’editoria scolastica on line, obbligando le scuole a prediligere testi scaricabili da internet, rispetto al supporto cartaceo classico, dando incarico al Ministro dell’Istruzione di stipulare apposite convenzioni con gli editori.


Disegno di legge Butti: un progetto di legge volto a tutelare i minori in rete, dichiarando illegale ogni sito che “istighi” alla violenza, ai reati, o al consumo, alla produzione e al commercio di droga o materiale pornografico. La denuncia “libera” attraverso un numero verde dovrebbe far scattare l’oscuramento del sito da parte della polizia postale. La proposta di legge mescola queste indicazioni con generici cenni al fatto che il governo “favorisce la diffusione di internet” e con una proposta di sgravio fiscale del 50 del costo di registrazione per siti web “culturali”


Disegno di legge Beltrandi: Una proposta che vorrebbe regolamentare l’utilizzo delle reti peer to peer per utilizzo personale e per fini non di lucro. La proposta presenta anche una distinzione tra la tecnologia (peer to peer) e l’utilizzo scorretto che di essa si può fare, sancendo il diritto delle persone a mettere i propri archivi a disposizione di altri, per fini non di lucro.


Disegno di legge Lusetti: un disegno di legge antispam che rende illegale l’utilizzo di software “grabber” in grado di raccogliere e-mail dalla rete, e chiede l’istituzione di un comitato antispam.

Fonte: FORUM PA - Autore: Tommaso Del Lungo

venerdì 8 maggio 2009

Musica, video, libri gratis su Internet senza SIAE. Un primo passo importante?

Meglio tardi che mai, verrebbe da dire. Il presidente della SIAE Giorgio Assumma, durante il forum «Diritto d’autore, Web e pirateria» svoltosi a Palermo, ha definito Internet un eccezionale strumento di circolazione delle opere. E ha detto che la SIAE non vuole in alcun modo ostacolare la libera diffusione delle stesse. Nell’epoca di Internet, il ruolo della Società Italiana Autori Editori e delle analoghe associazioni che operano in altri paesi è inevitabilmente destinato a essere messo in discussione. Al di là del fenomeno P2P, da sempre contrastato dalla SIAE, che preme nel direzione della Dottrina Sarkozy, il web è un veicolo di contenuti dove sempre più spesso molti autori decidono di distribuire gratuitamente le proprie opere, siano esse musicali, video o letterarie.La SIAE lo sa da tempo, ma solo ora sembra intraprendere una strada consona all’evoluzione della distribuzione. Assumma, infatti, ha annunciato che la SIAE apre all’utilizzazione «eventualmente anche gratuita» delle opere da parte del popolo della Rete attraverso Internet. Sinora, ha spiegato il presidente, l’autore che ha affidato le proprie opere alla gestione della SIAE non ha potuto liberarle. Spettava alla SIAE dare l’autorizzazione a terzi per il loro utilizzo. Ora, invece, una piccola svolta, che arriva in ritardo, ma comunque apprezzabile.
Un autore potrà mettere sul web una propria opera anche a titolo gratuito, facendo una semplice dichiarazione alla SIAE, che darà, in questo caso, piena libertà allo stesso, senza pretendere alcun indennizzo per il servizio di intermediazione e gestione.
Fonte: Webmasterpoint - Autore: Andrea Galassi