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lunedì 28 dicembre 2009

Programmi copiati e pirata: non è reato se li usa il professionista secondo Cassazione



La Corte di Cassazione ha statuito che i liberi professionisti iscritti a un albo che utilizzano software senza marchio SIAE non commettono reato come le aziende.

La lotta dei produttori di software contro gli utilizzatori di programmi non coperti da licenza d’uso accusa un duro colpo. Questa volta non da parte dell’ennesimo sistema peer-to-peer con il quale distribuire applicazioni piratate, ma dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 49385 del 22 dicembre 2009 sancisce l’applicazione di larghe attenuanti al libero professionista che utilizza software non coperto dal marchio SIAE.
La sentenza mette in rilievo una differenza sostanziale tra aziende e liberi professionisti nelle finalità d’impiego delle applicazioni informatiche. I primi svolgono attività sempre finalizzate a ottenere lucro, quindi in questo senso l’uso di software senza licenza costituisce a pieno titolo reato, essendo in questi casi obbligatoria l’esposizione del marchio SIAE e il riconoscimento dei diritti d’autore e di produzione. Viceversa, i liberi professionisti iscritti a un albo vengono assimilati ai privati, che fanno un utilizzo dei software non finalizzato a ottenere direttamente un guadagno. Perciò questa categoria può utilizzare i software sottintendendone un uso personale e non aziendale, con l’effetto di ridurre in modo consistente le misure punitive.
La sentenza, che solleva sicuramente gli spiriti dei liberi professionisti, non assolve invece dal reato di copia e distribuzione dei software privi di licenza. Se l’uso personale è in qualche maniera tollerato, la clonazione e diffusione tramite qualsiasi canale dei software, particolarmente se legate a operazioni di rivendita, sono paragonabili a pieno titolo al furto o alla ricettazione e quindi aspramente sanzionate. Da notare che questo verdetto ha già innescato un vespaio di polemiche, in quanto tende a scardinare la logica per cui qualsiasi utilizzo di materiali e contenuti provenienti dal lavoro dell’ingegno e quindi tutelati da copyright rappresenta comunque per principio una violazione.

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