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giovedì 7 aprile 2016

Selfie del minore a sfondo sessuale: nel caso di autoscatto la cessione non costituisce reato

La cessione di materiale pedopornografico è punibile solo qualora il materiale sia stato formato attraverso l'utilizzo strumentale del minorenne ad opera di terzi. E' quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 21 marzo 2016, n. 11675.

Il caso vedeva una minorenne effettuare degli autoscatti a contenuto pornografico (c.d. sexting) per poi cedere detto materiale, autonomamente, a terzi i quali, ad insaputa della ragazzina, provvedevano ad inviare, a loro volta, tali scatti ad altre persone. I giudici del merito ritenevano la condotta della minorenne non punibile in quanto le immagini erano state effettuate direttamente dalla minorenne stessa, senza alcun intervento da parte di terze persone.

L'art. 600-ter, comma 4, c.p., infatti, sanziona la cessione del materiale pedopornografico solo qualora il materiale in questione sia stato realizzato mediante l'utilizzo del minore da parte di terzi.  Secondo gli ermellini, la norma in commento non sanzione una qualsiasi cessione di materiale pedopornografico, ma solo quello realizzato da un soggetto differente dal minore raffigurato, in quanto la normativa effettua una netta distinzione tra soggetto utilizzatore del materiale e il minore oggetto delle immagini.

La ratio che sta alla base della punibilità della cessione delle immagini pedopornografiche è da rinvenire nel fatto che il soggetto sia diverso rispetto al minore; tale diversità, come ovvio, non può sussistere quando, come nella specie, il materiale sia stato realizzato dallo stesso minore, autonomamente e consapevolmente.

Fonte: Altalex

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