La cessione di
materiale pedopornografico è punibile solo qualora il materiale sia
stato formato attraverso l'utilizzo strumentale del minorenne ad opera
di terzi. E' quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale
della Corte di Cassazione del 21 marzo 2016, n. 11675.
Il caso vedeva una minorenne effettuare degli autoscatti a contenuto
pornografico (c.d. sexting) per poi cedere detto materiale,
autonomamente, a terzi i quali, ad insaputa della ragazzina,
provvedevano ad inviare, a loro volta, tali scatti ad altre persone. I giudici del merito ritenevano la condotta della minorenne non
punibile in quanto le immagini erano state effettuate direttamente dalla
minorenne stessa, senza alcun intervento da parte di terze persone.
L'art. 600-ter,
comma 4, c.p., infatti, sanziona la cessione del materiale
pedopornografico solo qualora il materiale in questione sia stato
realizzato mediante l'utilizzo del minore da parte di terzi. Secondo gli ermellini, la norma in commento non sanzione una
qualsiasi cessione di materiale pedopornografico, ma solo quello
realizzato da un soggetto differente dal minore raffigurato, in quanto
la normativa effettua una netta distinzione tra soggetto utilizzatore
del materiale e il minore oggetto delle immagini.
La ratio che sta alla base della punibilità della cessione delle
immagini pedopornografiche è da rinvenire nel fatto che il soggetto sia
diverso rispetto al minore; tale diversità, come ovvio, non può
sussistere quando, come nella specie, il materiale sia stato realizzato
dallo stesso minore, autonomamente e consapevolmente.
Fonte: Altalex
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