La cessione di 
materiale pedopornografico è punibile solo qualora il materiale sia 
stato formato attraverso l'utilizzo strumentale del minorenne ad opera 
di terzi. E' quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale 
della Corte di Cassazione del 21 marzo 2016, n. 11675.
Il caso vedeva una minorenne effettuare degli autoscatti a contenuto 
pornografico (c.d. sexting) per poi cedere detto materiale, 
autonomamente, a terzi i quali, ad insaputa della ragazzina, 
provvedevano ad inviare, a loro volta, tali scatti ad altre persone. I giudici del merito ritenevano la condotta della minorenne non 
punibile in quanto le immagini erano state effettuate direttamente dalla
 minorenne stessa, senza alcun intervento da parte di terze persone.
L'art. 600-ter,
 comma 4, c.p., infatti, sanziona la cessione del materiale 
pedopornografico solo qualora il materiale in questione sia stato 
realizzato mediante l'utilizzo del minore da parte di terzi.  Secondo gli ermellini, la norma in commento non sanzione una 
qualsiasi cessione di materiale pedopornografico, ma solo quello 
realizzato da un soggetto differente dal minore raffigurato, in quanto 
la normativa effettua una netta distinzione tra soggetto utilizzatore 
del materiale e il minore oggetto delle immagini.
La ratio che sta alla base della punibilità della cessione delle 
immagini pedopornografiche è da rinvenire nel fatto che il soggetto sia 
diverso rispetto al minore; tale diversità, come ovvio, non può 
sussistere quando, come nella specie, il materiale sia stato realizzato 
dallo stesso minore, autonomamente e consapevolmente.
Fonte: Altalex 
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