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mercoledì 3 novembre 2010

Quale giudice competente in caso di diffamazione via internet?


Sono sempre più frequenti le problematiche inerenti la determinazione della competenza territoriale in caso di risarcimento del danno per lesione del diritto alla reputazione compiuta a mezzo Internet con particolare riferimento al reato di diffamazione. Come è noto tale reato si sostanzia con il comportamento di chi comunicando con più persone offende l’altrui reputazione. Il Legislatore ha previsto due circostanze aggravanti qualora l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato ovvero sia recata col mezzo della stampa o con ogni altro mezzo di pubblicità: si capisce bene che l’aumento di pena trova una sua giustificazione nella particolare potenzialità di diffusione del mezzo adoperato, capace di rendere l’offesa più incisiva e più grave. Con l’avvento di Internet, e quindi con la possibilità per gli utenti di inserire messaggi denigratori in rete senza particolari complessità, il reato di diffamazione (a mezzo internet) ha assunto connotati particolari dando vita a problemi applicativi piuttosto importanti, tra cui si rileva quello dell’individuazione del giudice competente a decidere della responsabilità civile. In particolare sembra ricorrere sempre più frequentemente, la problematica inerente la determinazione del tribunale territorialmente competente in caso di diffamazione a mezzo internet. Precedentemente, in riferimento alla diffamazione a mezzo stampa, si riteneva territorialmente competente il giudice del luogo ove il quotidiano veniva alla stampa – poiché in esso per la prima volta la notizia diffamatoria diveniva pubblica e, quindi, idonea a pregiudicare l’altrui diritto ­– ovvero il giudice del luogo ove il danneggiante aveva la residenza o il domicilio, essendo l’obbligazione da fatto illecito un debito di valore, il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza [in tal senso, Cass. Civ., 11 aprile 2000, n. 4599]. Successivamente le stesse conclusioni si estendevano anche all’ipotesi di lesione alla reputazione conseguente alla diffusione di una trasmissione televisiva, individuandosi il luogo nel quale sorge l’obbligazione risarcitoria nella località ove sono situati gli studi televisivi. Le considerazioni sin qui svolte, tuttavia, con l’avvento di Internet e dell’ a-territorialità ad esso connessa, apparirono ben presto eccessivamente anacronistiche tanto che l’inversione di tendenza ad opera dei giudici di legittimità non tardò ad arrivare. Ed infatti con la nota sentenza del 2002 [Cass. civ., 8 maggio 2002, n. 6591] la Corte, chiamata a valutare il foro competente per il danno da diffamazione realizzata tramite newsgroup, per la prima volta statuiva la competenza del giudice del luogo del domicilio del soggetto leso, in quanto luogo in cui si sono verificati i danni morali e/o materiali. Difatti, essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi del soggetto è in tale luogo che si verificano gli effetti pregiudizievoli dell’offesa alla reputazione. Ad avvalorare questa tesi sono soccorse, infine, le Sezioni unite, le quali con una recente ordinanza [la n. 21661 del 13 ottobre 2009] hanno messo la parola fine all’annosa questione del giudice territorialmente competente nei giudizi aventi ad oggetto la diffamazione a mezzo internet. I giudici di legittimità, in modo chiaro e puntuale hanno stabilito, infatti, la competenza del giudice del luogo di domicilio (o di residenza) del danneggiato poiché la lesione della reputazione e degli altri beni della persona è correlata all´ambiente economico e sociale nel quale la persona vive ed opera e costruisce la sua immagine, e quindi “svolge la sua personalità” (art. 2 Cost.). Si tratta di un’interpretazione logica dal momento che i vecchi criteri di localizzazione del foro competente l’individuazione del luogo di prima pubblicazione, quello dell’immissione della notizia diffamatoria in Rete, quello dell’accesso del primo visitatore o, ancora, quello in cui è situato il server in cui il provider alloca la notizia – contrastano ormai palesemente con le moderne tecnologie informatiche di cui si dispone. Ma fortunatamente nelle aule di tribunale se ne stanno accorgendo …
Fonte: Consulente Legale Informatico - Autore: dott. Converso

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