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lunedì 24 maggio 2010

Scuola e Privacy: foto di classe, riprese e didattica


Per affrontare e gestire correttamente il problema, è importante capire e inquadrare chiaramente la varie situazioni che si possono venire a creare, perché la condotta da adottare varia di volta in volta. E' importante capire anche di volta in volta chi sia il vero "titolare" del trattamento dei dati, vale a dire delle riprese effettuate.
In generale, si possono individuare le tre seguenti casistiche:
CASO A: riprese degli studenti effettuate direttamente da genitori all'interno della scuola, come ad esempio in occasione di una recita scolastica.
CASO B: riprese degli studenti effettuate da docenti a fini didattici.
CASO C: riprese degli studenti effettuate da un fotografo.

CASO A: riprese effettuate direttamente dai genitori a fini privatiIn questo caso il vero titolare del trattamento dei dati è il genitore, nel senso che è lui che effettua le riprese, e decide lui in sostanza quando e come effettuarle, ed è lui che poi detiene i negativi o comunque le riprese memorizzate. In questo caso va fatto subito presente che la cosa si può tranquillamente fare, e non vi sono grosse controindicazioni.Lo ha chiaramente ribadito il Garante per la protezione dei dati personali, in un comunicato del 17 dicembre 2003 e uno del 6 Giugno 2007, che di seguito riporto.
Genitori possono filmare e fotografare i figli nelle recite scolastiche. Non è una questione di privacy. Infondati i divieti. Le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante recite e saggi scolastici, non violano la privacy. In vista delle prossime festività natalizie e dello svolgersi nelle scuole di recite e saggi, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ritiene doveroso ricordare a presidi ed operatori scolastici che l'uso di videocamere o macchine fotografiche per documentare eventi scolastici e conservare ricordi dei propri figli non ha ovviamente niente a che fare con le norme sulla privacy.Si tratta, infatti, di immagini non destinate a diffusione, ma raccolte per fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale: il loro uso è quindi del tutto legittimo.L'intervento del Garante si è reso necessario perché già diverse sono le segnalazioni giunte in questi giorni agli uffici dell'Autorità per un chiarimento su questo aspetto, considerato che in alcune scuole viene vietato a genitori e familiari di fare riprese e foto dei propri bambini.L'Autorità chiede a tutti i media di dare ampia diffusione al chiarimento, affinché si evitino eccessi ed ingiustificati richiami al rispetto delle norme sulla privacy.
I genitori possono filmare e fotografare i figli nelle recite scolastiche. Con la chiusura delle scuole, anche quest'anno sono stati posti al Garante quesiti relativi all'uso di telecamere e macchine fotografiche da parte dei genitori in occasione di recite scolastiche o foto ricordo della classe dei propri figli. Il Garante ribadisce quanto già più volte precisato: le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante recite e saggi scolastici, non violano la privacy. È opportuno ricordare a presidi ed operatori scolastici che l'uso di videocamere o macchine fotografiche per documentare eventi scolastici e conservare ricordi dei propri figli non ha ovviamente niente a che fare con le norme sulla privacy. Si tratta, infatti, di immagini non destinate a diffusione, ma raccolte per fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale: il loro uso è quindi del tutto legittimo. Va inoltre fatto notare che nel caso il Dirigente Scolastico si rifiuti o impedisca ad un genitore di fotografare o riprendere il proprio figlio in luogo pubblico (diverso da luogo scolastico), il Dirigente Scolastico rischia una denuncia per il reato di violenza privata (previsto dall'art. 610 del Codice Penale). L'unica precauzione che deve essere adottata, è quella di cercare di rispettare la volontà dei genitori che non hanno dato il proprio consenso al fatto che il proprio figlio venga ripreso o fotografato, anche se spesso rispettare questa volontà può significare impedire all'alunno di partecipare alla recita. A questo proposito è importante aver evidenziato questo fatto nell'informativa, alla voce "conseguenze del mancato conferimento": bisognerà chiarire anticipatamente che se il genitore non permette che il proprio figlio venga fotografato, come conseguenza di questo il proprio figlio potrebbe venire escluso da eventi come feste o recite, nel corso delle quali vengono scattate foto o effettuate riprese filmiche.

CASO B
: riprese effettuate da docenti, a fini didattici. Questa situazione è completamente diversa dalla precedente, perché titolare del trattamento dei dati non è più il genitore, ma è in sostanza l'Istituto. Qui vale il principio che qualsiasi trattamento di dati operato da una Pubblica Amministrazione è consentito solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Quindi è necessario che ci sia in sostanza un "buon motivo" istituzionale per effettuare tali riprese, e che tali riprese siano effettuate per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati anche successivamente per tali scopi. Quindi in sostanza che cosa bisogna fare ?
Innanzitutto è necessario una decisione collegiale (ad esempio da parte del consiglio di istituto), dove in sostanza si riconosce che in talune circostanze può essere cosa buona e giusta fare foto e riprese, dove in sostanza si autorizza e si istituzionalizza tale prassi, e si elencano le funzioni istituzionali per lo svolgimento delle quali può essere consentito l'utilizzo di immagini. In secondo luogo è opportuno specificare eventuali limiti o vincoli, ed in ogni caso normare tale prassi.
In questo secondo scenario si ritiene opportuno escludere sempre dalle foto o riprese eventuali alunni in condizioni di handicap o svantaggio (che non sono a priori invece esclusi nello scenario precedente), in quanto l'essere portatori di svantaggio è senz'altro un dato idoneo a rivelare lo stato di salute, e quindi è un dato sensibile. Per quanto riguarda i dati sensibili, la scuola li può trattare in sostanza solo se il trattamento è previsto esplicitamente dal Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, che è stato prodotto dal MIUR e non sono riuscito a scoprire se è stato approvato dal Garante per la protezione dei dati personali. Se tale regolamento non fosse ancora stato rilasciato, e quindi adottato da ciascuna scuola, non vi sarebbero i presupposti che legittimano la scuola ad effettuare tale trattamento. Forse su questo può aiutarmi Lei.

Gli adempimenti specifici in questo caso sono i seguenti:
- fornire l'informativa ai genitori; verosimilmente l'informativa è già stata fornita ai genitori al momento dell'iscrizione o al momento dell'inizio del ciclo scolastico, per cui sarà necessario verificare che l'informativa comprenda, tra le modalità e/o finalità del trattamento, la possibilità di effettuare foto o riprese filmiche a fini didattici;

- acquisire il consenso da parte dei genitori, anche se qui vale la pena di fare un commento. Nel momento in cui la possibilità di fare foto e riprese viene "istituzionalizzata", a stretti termini di legge la scuola non deve chiedere il consenso; tuttavia, poiché trattasi di un trattamento non convenzionale e innovativo, l'acquisizione del consenso deve venire letta come atto cautelativo da parte dell'Istituto, dove in sostanza si chiede al genitore: "caro genitore, se hai dei buoni motivi per opporti al fatto che tuo figlio sia ripreso per fini didattici, ti prego di farmelo subito presente, così ci comportiamo di conseguenza".- tenere conto, come appena evidenziato, del fatto che un genitore possa eventualmente non aver dato il proprio consenso o comunque avanzato elementi ostativi: in questo caso ovviamente sarà da escludere l'alunno dalle riprese.


CASO C: riprese effettuate da un fotografo. Il caso in cui le riprese siano effettuate da un fotografo è per certi versi simile al precedente, dove però il soggetto che effettua le riprese è un fotografo. In questo caso sarà comunque opportuno fornire l'informativa e acquisire il consenso da parte dei genitori o tutori, e rispettare eventuali volontà contrarie. Nel caso in cui il fotografo richieda i nominativi dei genitori, anche se questo caso lo vedo improbabile, sarà necessario inquadrarlo in qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati, ed evidenziare nell'informativa che i dati dei genitori potrebbero venire comunicati o portati a conoscenza di fotografi o studi fotografici e di elaborazione multimediale.

Considerazioni
In estrema sintesi La dott.sa ** (URP dell'autorità garante della protezione dei dati personali da me contattata oggi allo 06.69677.917 http://www.garanteprivacy.it/) evidenzia come l'aspetto centrale del problema stia nell'individuazione degli attori del rapporto
A = genitori /studenti B = scuola/studenti C = fotografo/scuola/studenti
e che l'uso che contrattualmente si dichiara di fare di tale materiale
A = amicale/familiare B = didattico C = amicale/familiare o anche didattico
Si entra nella violazione della legge nel caso in cui uno di questi elementi venisse disatteso volontariamente e comportasse un danno. In mancanza di uno di questi elementi non si entra nell'ambito della legge sulla privacy.
In pratica quindi occorre raccogliere il consenso (...o il dissenso) delle famiglie specificando le finalità di foto e/o riprese effettuate nell'ambito della struttura scolastica (didattica, recite, foto ricordo ecc.) informando chiaramente le famiglie che la mancata autorizzazione esclude lo studente dalle attività di cui la foto/ripresa sono supporto.

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