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mercoledì 20 gennaio 2010

L'adescamento di minori online è reato


L'adescamento di minori in Rete (il cosiddetto "grooming") è ora un reato specifico previsto dalla legislazione italiana, con tanto di penali e dinamiche processuali ad hoc in grado di porre un ostacolo sul fenomeno pedofilo. Approvazione all'unanimità .

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale»: la Camera ha approvato il Disegno di Legge numero 2326 portando così all'interno della legislazione italiana nuove norme contro la pedofilia in Rete. « Il disegno di legge, in particolare, introduce i nuovi reati di adescamento di minorenni, anche attraverso internet ("grooming"), e di pedofilia e pedopornografia culturale, ovvero di istigazione, anche attraverso internet, a commettere delitti a sfondo sessuale in danno di minorenni». La legge passa portando in capo firme significative quali Frattini, Alfano, Carfagna, La Russa, Tremonti, Sacconi, Gelmini, Ronchi, Meloni e Maroni. Il Parlamento ha trovato una improvvisa unanimità: l'approvazione è stata bipartizan per una norma che faciliterà il compito di perseguire quanti si macchiano di pedofilia, senza per questo imporre alla Rete misure cautelative particolari in grado di apportare ricadute negative a livello di diritti del navigatore. Tutto parte dalla Convenzione di Lanzarote, la quale «impegna gli Stati membri del Consiglio d'Europa a modificare la loro legislazione penale in materia di sfruttamento e di abusi sessuali nei confronti dei minori. La finalità di tali modifiche è armonizzare le normative nazionali, in modo da evitare che gli Stati dotati di una legislazione meno rigida possano essere scelti come luogo per commettere delitti di natura sessuale». L'omologazione delle normative è infatti in tal senso fondamentale al fine di giungere ad una dimensione univoca del reato, senza la creazione di scappatoie tra le maglie burocratiche dell'UE.
In relazione all'identificazione del reato in Rete, la presentazione del Disegno di Legge si limita a ricordare che «l'articolo 14-quater della legge 3 agosto 1998, n. 269, [...] stabilisce che i fornitori di connettività alla rete internet, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete internet, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, ora Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività alla rete internet». La Rete è il primo degli obiettivi nel mirino della normativa poiché è il Web il nuovo canale sul quale gli incontri sono facilitati e l'adescamento trova terreno fertile nell'azione di navigatori giovani, inesperti e spesso poco preparati ai rischi potenzialmente incontrati.
«La Convenzione disciplina, oltre che reati già contemplati nel nostro ordinamento (quali l'abuso sessuale, la prostituzione infantile, la pedopornografia, la partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici, il turismo sessuale), anche il grooming, ovvero l'adescamento dei minori attraverso internet»: il valore maggiore della norma approvata è nella definizione di un reato altrimenti difficilmente punibile, da cui prende origine ogni passo successivo. L'identificazione esatta, infatti, è lo step fondamentale per giungere in seguito a processi in grado di arrivare a condanna certa.
«Il testo licenziato, che tiene in gran parte conto dell'ampio dibattito svolto in Commissione giustizia su alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare in materia (A.C. 665 e abb.), individua il nuovo delitto di adescamento di minorenni nel compimento di atti volti a carpire la fiducia di un minore di età inferiore a sedici anni, attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante internet o altre reti o mezzi di comunicazione; il soggetto agente deve avere agito al fine di commettere delitti di sfruttamento sessuale di minore o delitti di violenza sessuale; si applica la pena della reclusione da uno a tre anni». E non solo: «Un'altra importante novità consiste nell'introduzione del reato di pedofilia e pedopornografia culturale, punito con la reclusione da tre a cinque anni. La nuova fattispecie di reato è individuata nella condotta di chi, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, delitti a sfondo sessuale». Punita, allo stesso modo, l'apologia di reato.
La legge (pdf), prevede il raddoppio dei termini della prescrizione, introduce aggravanti e definisce ogni elemento relativo alle dinamiche processuali e detentive (esclusione del patteggiamento in caso di prostituzione minorile, programmi di riabilitazione, concessione di benefici penitenziari, eccetera). Il tutto per reati avvenuti in casa, così come a scuola, così come al bar, così come in Rete.

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