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mercoledì 30 dicembre 2009

Alla ricerca delle leggi perdute

Peregrinazioni in rete alla ricerca della legge sul diritto d'autore: le istituzioni non offrono la versone aggiornata del testo. Possibile credere nell'innovazione mossa dallo Stato?

Il server dell'editore giuridico che a suon di migliaia di euro l'anno generalmente offre a me ed a molti miei colleghi accesso allo sterminato patrimonio normativo italiano era irraggiungibile e, quindi, mi son ritrovato costretto a lanciare una ricerca sulle banche dati pubbliche così come, credo, faccia abitualmente qualsiasi cittadino italiano che, non essendo a ciò costretto dalla professione, non intende regalare una montagna di soldi ad un editore per ricomprarsi ciò che già gli appartiene ovvero le proprie leggi.Ho quindi lanciato una ricerca su Google e su qualche motore di ricerca specializzato, cercando poi di selezione le fonti secondo criteri di autorevolezza. In fondo cercavo una legge della quale, in Rete, si parla ogni giorno su milioni di pagine ed alla quale è affidato il futuro della creatività e della cultura nella società dell'informazione.Ho quindi cominciato da Normeinrete il glorioso motore di ricerca giuridica alla cui realizzazione hanno lavorato i migliori centri di ricerca universitari italiani nel corso di quasi un decennio e che stando alle statistiche rese disponibili sullo stesso sito è visitato ed utilizzato ogni mese da oltre 100 mila persone. Normeinrete, naturalmente, non ha l'ambizione di pubblicare ex novo testi di legge ma, più semplicemente, di indicizzare le risorse rese disponibili dalle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche e guidare gli utenti sulle relative pagine. Interrogando il motore di ricerca con gli estremi della legge sul diritto d'autore - non so, peraltro, se ogni cittadino italiano li conosca a memoria! - il motore restituisce due possibili risultati: il primo è reso accessibile attraverso il sistema Italgiure della Suprema Corte di Cassazione mentre il secondo dovrebbe esserlo attraverso il portale del Ministero della Giustizia.

Due fonti autorevoli. Il primo link, tuttavia, conduce ad un file pdf contenente il testo storico - ovvero quello pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 16 luglio 1941 - mentre il secondo che punta al sito del Ministero della Giustizia ad una pagina che informa che si è verificato un errore e che è pertanto necessario tornare in home page. Inutile, dalla nuova home page del sito del Ministero della Giustizia, cercare di raggiungere un'altra pagina contenente la legge sul diritto d'autore perché dopo una decina di minuti di defatigante navigazione ci si ritrova inesorabilmente sulla stessa pagina di errore dalla quale si è partiti ed alla quale mi aveva già condotto il motore di ricerca di Normeinrete. Non mi perdo d'animo e continuo nella ricerca, lanciando, questa volta una semplice query su Google. BigG non tradisce e restituisce un lungo elenco di risultati. In cima ai risultati della ricerca ci si imbatte nelle pagine di normativa rese disponibili sul sito della SIAE e da qui ad arrivare ad un pesante file pdf su "carta intestata" SIAE il passo - a condizione di disporre di adeguate risorse di connettività - è davvero breve. In pochi clik si naviga nella legge sul diritto d'autore e con la barra di scorrimento ci si ritrova facilmente all'art. 71 septies che detta, appunto, la disciplina della copia privata. Tutto sommato c'è di che sentirsi fortunati. Leggendo il primo comma dell'articolo, tuttavia, ho la sensazione di trovarlo più breve di quanto lo ricordassi, ovvero privo di una disposizione che ricordo perché mi ha sempre incuriosito, relativa alla registrazione da remoto. Difficile credere che il testo della legge sul diritto d'autore pubblicato sul sito della SIAE non sia aggiornato e, quindi, preferisco pensare che sia io a ricordare male o, più semplicemente, che la disposizione che ricordo sia stata abrogata magari perché troppo "generosa" verso gli utenti.Decido, quindi, di vederci chiaro e di andare a caccia della norma responsabile dell'abrogazione.Mi rimetto, quindi, alla ricerca di un testo della legge sul diritto d'autore che, magari, rechi - così come sarebbe sempre auspicabile - traccia delle versioni precedenti delle diverse disposizioni. Google mi guida sulle pagine del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero per lo sviluppo economico e, in particolare, su una pagina dedicata al diritto d'autore.In fondo alla pagina c'è un link ad un pdf relativo, appunto alla legge sul diritto d'autore, ci clicco e scarico il file.Aprendolo, tuttavia, scopro che si tratta dello stesso pdf pubblicato dalla SIAE sul proprio sito.Tempo perso, quindi.Torno ai risultati della ricerca su Google e continuo lungo la mia strada.Questa volta mi lascio attrarre da un link al sito del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Si tratta del ministero cui compete il controllo dell'attività della SIAE e, soprattutto, cui la legge sul diritto d'autore demanda il varo di tutta una serie di provvedimenti di natura secondaria tra i quali proprio la disciplina sull'equo compenso. Difficile immaginare una fonte più autorevole per accedere alla legge sul diritto d'autore. Con mia grande sorpresa, tuttavia, scopro che nella pagina sulla quale è raccolta tutta la normativa di rilievo in relazione alle competenze del Ministero, la legge sul diritto d'autore non esiste.Torno ancora una volta ai risultati della ricerca su Google e, giusto nella posizione seguente al link al Ministero sul quale avevo appena cliccato, trovo il link ad un post di un anno fa sul blog dell'amico Luca Spinelli, il cui titolo mi incuriosisce: "In Italia non c'è la legge sul diritto d'autore, per ora". Nel suo post, Luca racconta una storia simile alla mia e riferisce di aver scritto all'ufficio legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali chiedendo di ricevere una copia del testo vigente della legge sul diritto d'autore.Quella che segue è la risposta che il Ministero ha indirizzato a Luca: "Con riferimento alla Sua richiesta via e-mail di cui all'oggetto, prot. 42615 del 07/11 c.a., si fa presente che non esiste una versione ufficiale consolidata della L. 633/41. Tuttavia è allo studio del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d"Autore una proposta di Codice della Proprietà Intellettuale che, quando sarà emanata, potrebbe fornire una versione aggiornata della LdA.Ministero per i Beni e Le Attività Culturali" Era il 28 novembre del 2008.

Ovviamente non mi arrendo e continuo nella mia ricerca, convinto che da qualche parte un altro testo della legge sul diritto d'autore con il quale confrontare quello pubblicato sul sito della SIAE dovrà esserci. La fortuna sembra sorridermi, i risultati della ricerca lanciata su BigG mi guidano alle pagine del sito del Governo dedicate al dossier sull'antipirateria e da qui, seguendo un interminabile elenco di link arrivo alla pagina della normativa della direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Probabilmente sono collegato con lo stesso server sul quale è pubblicata la pagina della normativa accessibile attraverso la home page del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali dalla quale provengo senza aver trovato traccia della legge sul diritto d'autore ma, qui, per qualche strana ragione, c'è un link alla legge sul diritto d'autore. Ancora un file pdf. Questa volta, però, si tratta di una versione, almeno graficamente, diversa da quella pubblicata sul sito della SIAE. Lo apro e scorro sino all'art. 71 septies. Il testo è identico a quello reso disponibile dalla SIAE. Anche in questo caso non vi è alcun riferimento alla disciplina sulla registrazione da remoto.Non ho più nessun dubbio circa il fatto che o la memoria mi ha tradito o la disposizione che ricordo è stata abrogata: due delle fonti più autorevoli in materia - SIAE e Ministero beni ed attività culturali rendono infatti disponibile, autonomamente, un testo della legge sul diritto d'autore che non contempla tale previsione. Credo che qualsiasi cittadino, al mio posto, si sarebbe fermato qui ed avrebbe preso per buono il testo faticosamente raggiunto. Nel mio caso non è andata così ma solo perché ho sempre avuto un debole per la ricerca normativa e, d'altro canto, ho alle spalle anni di studio alla corte dei grandi centri di ricerca di informatica giuridica documentale italiana.Continuo, pertanto, nella ricerca.Dopo qualche minuto la mia ostinazione è premiata e mi ritrovo sulle vecchie ma sempre preziose pagine di Interlex, gloriosa testata di diritto delle nuove tecnologie da sempre magistralmente diretta dall'amico Manlio Cammarata. Accedo alla pagina sulla quale è pubblicata la legge sul diritto d'autore - finalmente in formato ipertestuale - e corro all'art. 71 septies.Il primo comma, finalmente, è come lo ricordavo io e prosegue con un ulteriore periodo dopo l'ultimo riprodotto nelle versioni pubblicate dalla SIAE e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali secondo il quale: "Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso".Chi ha ragione e chi ha torto? Qual è la vera legge sul diritto d'autore vigente in Italia in questa fredda giornata d'inverno?Inutile cercare in Rete un arbitro istituzionale in grado di risolvere la contesa perché non c'è in Italia soggetto capace di pronunciarsi in modo univoco sulla vigenza di un testo di legge. Non il Parlamento, che non pubblica testi consolidati - ovvero aggiornati - non il Ministero della giustizia, non la Presidenza della Repubblica né il Ministero per la semplificazione normativa che sembra più preoccupato di "tagliare" le leggi vigenti - mi chiedo come se non ne conosce neppure il testo consolidato - che di renderle accessibili ai cittadini.Non mi resta - ma questo un comune cittadino non lo farebbe - che provare a tornare al database dell'editore privato dal quale è iniziata questa avventura. Qui, il testo del primo comma dell'art. 71 septies della legge sul diritto d'autore coincide con quello pubblicato sulle pagine di Interlex e si discosta, quindi, da quello reso disponibile dalle due fonti istituzionali consultate.Possibile che un editore privato debba essere arbitro e tenutario esclusivo del sapere giuridico italiano anche quando tale sapere si fonda sul più alto esemplare di informazione pubblica prodotta dalle nostre istituzioni ovvero sulle leggi? In tutta franchezza non credo possa considerarsi né democratico, né civile, né tantomeno moderno un Paese nel quale ad un cittadino si impone di conoscere le leggi ma, ad un tempo, non si consente di farlo se non attraverso onerosi abbonamenti con soggetti privati che, peraltro, non offrono, evidentemente, alcuna garanzia.Sono occasioni come questa quelle nelle quali faccio più fatica a credere nei progetti di innovazione della nostra pubblica amministrazione ed alla bontà ed autenticità delle politiche di Inserisci linkinnovazione di questo (così come dei precedenti) Governo.Sulla banda larga si continua a non investire ed a raccontare ogni giorno una storia diversa, le informazioni pubbliche sono accessibili solo attraverso canali privati ed a pagamento e l'accesso alle leggi vigenti è attività che richiede arti magiche e stregoneria.Credo che l'innovazione sia un'altra cosa. E voi?

Fonte: Punto Informatico - Autore: Guido Scorza

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