Pagine

Visualizzazioni totali

Google Scholar

martedì 12 maggio 2009

Facebook e le responsabilità civili

Giuseppe Conte è professore ordinario di diritto privato all'Università di Firenze e alla Luiss di Roma. Avvocato, esperto anche di privacy e di comunicazioni elettroniche - è condirettore del Corso di perfezionamento in telecomunicazioni tenuto presso l'Università di Firenze ed è componente del Comitato ordinatore del Master sulle comunicazioni elettroniche sempre tenuto presso l'Università di Firenze e patrocinato anche dal Garante per la protezione dei dati personali.

Quali sono le responsabilità civili configurabili a mezzo facebook?
I social network quali Facebook, myspace e altri ancora, come più in generale internet, possono dar luogo a varie forme e livelli di responsabilità civile. In particolare la responsabilità può riguardare sia i fornitori dei servizi sia gli utenti, consumatori o imprenditori che siano. Può sorgere una responsabilità di tipo contrattuale, che origina dall'inadempimento di particolari obblighi previsti nelle clausole contenute nei contratti di accesso e nelle condizioni generali che regolamentano il servizio. Ma può sorgere anche una responsabilità di tipo extracontrattuale, in ragione di attività e comportamenti che si rivelino lesivi di interessi altrui anche a prescindere dalla violazione di impegni convenzionalmente assunti.
Con riguardo a quest'ultimo aspetto, in particolare, va chiarito come non sia possibile considerare internet né tantomeno i social network come uno spazio virtuale sospeso nel vuoto delle regole giuridiche. Questa questione, su cui si ragiona da anni, ha forti implicazioni di ordine politico sociale economico. Vi sono filoni di pensiero e istanze che provengono da gruppi di interesse anche molto organizzati che vorrebbero la realtà virtuale sottratta alle regole del diritto comune e, al più, assoggettata alle sole regole di autodisciplina che i medesimi utilizzatori della rete si impongono spontaneamente. Ma l'opzione che generalmente prevale nella maggior parte degli ordinamenti giuridici è ben diversa. Ricordo che già con la comunicazione 16/10/1996 la Commissione Europea aveva chiaramente affermato il principio che «ciò che è illegale fuori della rete rimane illegale anche sulla rete».
In particolare, gli utenti di Facebook o di altri social-network non possono, quindi, invocare la spazialità "virtuale" quale esimente per le loro affermazioni e i loro comportamenti. La tutela dei "beni morali" e, più in generale, dei diritti della personalità non viene affatto sospesa nello spazio telematico. Ricordiamo anzi che, storicamente, l'impulso a innalzare il livello di tutela e di protezione della riservatezza, dell'identità personale e di altri fondamentali valori della persona è derivato proprio dallo sviluppo delle tecnologie informatiche.

Si applicano quindi le regole giuridiche comuni o si può tenere conto della specificità di un sistema di comunicazione quale il social network?
In linea di massima, debbono essere rispettate tutte le regole giuridiche e, anzi, andrebbero rafforzate le cautele sia da parte dei fornitori dei servizi sia da parte degli utenti stessi. I fornitori, evidentemente, hanno l'obbligo di fornire una informazione adeguata e dettagliata sulle conseguenze che potrebbe avere l'immissione dei dati in rete, in modo da poter consentire una navigazione consapevole e informata. Inoltre, è obbligo dei fornitori dei servizi adottare configurazioni tecniche sempre più sofisticate in modo da garantire livelli di protezione delle informazioni sempre più elevati e sicuri. Gli utenti, dal canto loro, non possono solo rivendicare la tutela della propria privacy, ma debbono premurarsi anche di tutelare la privacy degli altri, non immettendo o facendo circolare dati personali o immagini di altri senza il loro consenso.
E' chiaro, però, che alcuni profili di tutela debbono essere realisticamente riconfigurati con riguardo alle specifiche caratteristiche del mezzo. Penso, ad esempio, al diritto all'oblio, che è stata una conquista importante, sull'onda dell'esperienza giuridica francese, è che appare difficilmente tutelabile nell'ambito di uno spazio virtuale che appare strutturato in modo da poter restituire vecchie informazioni personali, rimaste quiescenti, riproponendole in evidenza anche a distanza di tempo, attraverso i motori di ricerca.

In caso di diffamazione, in che modo si può quantificare il danno, vista anche la platea indifferenziata di destinatari delle offese? Nel caso di comportamenti posti in essere da minorenni, ne rispondono i genitori?
R. Nel caso si voglia reagire a comportamenti e affermazioni giudicati offensivi della propria dignità e reputazione, si potrà chiedere e ottenere la liquidazione del danno sulla base di una valutazione equitativa da parte del giudice. D'altra parte, in caso di violazioni dei "beni morali" della persona le liquidazioni sono giocoforza impostate su base equitativa, non essendo possibile affidarsi a parametri certi per valutare la lesione subita. La valutazione equitativa non viene meno neppure quando, come tradizionalmente avviene con la diffamazione a mezzo stampa, si forniscono al giudice indicazioni più concrete per indurlo a personalizzare il danno: la potenziale diffusione della diffamazione, la gravità della stessa, le condizioni personali e lo stile di vita della vittima etc... Nel caso dei social network, evidentemente, bisognerà affidarsi alla valutazione equitativa da parte del giudice.

Ci sono molti gruppi con foto di bidelli e professori. E' possibile inserire foto di soggetti privati senza il loro consenso anche se non vengono pronunciate frasi offensive nei loro confronti?
Non è possibile pensare di inserire fotografie scattate in occasioni e contesti privati che riguardano terzi, senza il consenso degli interessati. Non è necessario che siano pronunciate frasi offensive nei loro confronti. Il diritto all'immagine non può rimanere privo di tutela con la scusa di garantire un uso libero e disinvolto delle reti sociali.

Che succede nel caso della moglie che crea un falso account per "spiare" il marito. Che tipo di responsabilità può comportare? Le "prove" eventualmente raccolte sarebbero inutilizzabili in un'eventuale causa di separazione?
Chiariamo, innanzitutto, che un coniuge non può certo impossessarsi della password dell'altro coniuge, che è il solo legittimato a utilizzarla; le tradizionali guarentigie sulla corrispondenza si trasmettono anche all'accesso e alla navigazione su internet. Diverso discorso va fatto nel caso in cui il coniuge, utilizzando uno pseudonimo, cerchi di partecipare alla community dell'altro, confidando di coglierlo in fallo. L'utilizzo di pseudonimi non solo non è vietato, ma anzi è una prassi molto diffusa tra gli utenti per proteggere meglio la privacy. La "trappola" creata da un coniuge ai danni dell'altro non può essere considerata di per sé illegale....

Fonte: Il Sole 24 ore

Nessun commento:

Posta un commento